Seggiolini anti-abbandono obbligatori, la denuncia: “Quelli in vendita non sono a norma”
Dal 7 novembre l’obbligo di dotarsi di seggiolini anti-abbandono per i figli con età inferiore ai quattro anni è entrato in vigore. E con l’obbligo sono arrivati anche i requisiti a cui devono rispondere i dispositivi utilizzati dai neo-genitori. Una serie di caratteristiche tecniche che non tutti i seggiolini hanno e che, secondo la denuncia di Altroconsumo, potrebbero comportare non pochi problemi per i cittadini che devono adeguarsi all’obbligo. Anche in fase di acquisto di prodotti già sul mercato. Il problema riguarda la conformità delle caratteristiche dei dispositivi. Sulla base della norma riguardante le caratteristiche tecniche i requisiti sono molto stringenti e non è quindi facile che i prodotti sul mercato siano già adeguati a quanto richiesto solamente venti giorni fa.
Una delle caratteristiche principali del dispositivo è che deve attivarsi automaticamente, senza che il conducente faccia nulla. Un’altra è che la sua applicazione al seggiolino non alteri le caratteristiche di omologazione del prodotto. Entrambi punti critici, secondo Altroconsumo, che denuncia: “Oggi come oggi non c’è alcun sistema in commercio che abbia entrambe queste caratteristiche: cioè che sia approvato dalla casa produttrice dei seggiolini e, allo stesso tempo, non preveda alcuna azione per attivarsi”.
L’attivazione automatica del dispositivo anti-abbandono
Per quanto riguarda l’attivazione automatica non è chiaro se, per esempio, la necessità di attivare il bluetooth sul proprio telefonino sia da considerarsi o meno un’azione volontaria attiva e se, quindi, questa possa rientrare nei casi non conformi. Inoltre non sarebbero a norma neanche i dispositivi che hanno bisogno di una chiusura di una clip o di una parte del dispositivo.
L’omologazione del seggiolino salva-bebè
Per le caratteristiche di omologazione del seggiolino, invece, è importante che queste non vengano alterate. Come spiega Altroconsumo, sui seggiolini omologati non possono essere montati né cuscinetti né altri prodotti. Quindi tutti i dispositivi con sensore di peso da inserire sotto la seduta del bambino non potrebbero essere utilizzati, esclusi quelli dei prodotti della stessa marca del seggiolino. Infine, sottolinea ancora Altroconsumo, finora molti seggiolini sono ritenuti idonei solo sulla base delle autocertificazioni. Ma in caso di controlli le cose potrebbero andare diversamente.