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Scuola, gli insegnanti non avranno diritto a retribuzione aggiuntiva per i corsi di recupero

Per gli insegnanti che dal 1° settembre terranno i corsi di recupero nelle scuole non è prevista alcuna retribuzione aggiuntiva: i corsi di recupero saranno infatti considerati come attività scolastica ordinaria e non daranno diritto a ulteriore retribuzione per i docenti. Almeno nel caso in cui i corsi dovessero terminare prima della data di inizio delle lezioni.
A cura di Annalisa Girardi
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Il 1° settembre partiranno i corsi di recupero nelle scuole. Ma per i docenti che li terranno non è prevista una retribuzione aggiuntiva: i corsi di recupero saranno infatti considerati come attività scolastica ordinaria e pertanto gli insegnanti non avranno diritto ad alcun pagamento aggiuntivo. L'Huffpost anticipa la bozza del documento che il ministero sta inviando proprio in queste ore agli istituti e che riguarda proprio le modalità con cui considerare, a livello retributivo, i corsi di recupero.

Il testo si riferisce al Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) e il Piano di apprendimento individualizzato (PAI), stabilendo che questi "possano svolgersi a partire dal giorno 1 settembre e, se necessario, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche". Quindi la specifica: "La norma ha evidenziato come esse debbano intendersi quale attività didattica ordinaria (articolo 1, comma 2), da collocarsi, pertanto, nell’alveo degli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla professione docente e non automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio".

Nonostante i sindacati spingessero per una soluzione diversa, alla fine non ci saranno pagamenti aggiuntivi. Questo nel caso in cui i corsi di recupero dovessero terminare prima della data di inizio ufficiale delle lezioni. "Per le attività che invece debbano svolgersi nel prosieguo dell’anno scolastico 2020/2021, lo stesso DL 22/2020, all’articolo 1, comma 9, ha destinato i risparmi, dovuti alla diversa configurazione delle Commissioni degli esami di Stato, per metà all’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. La destinazione avverrà a seguito della ricognizione dei predetti risparmi, al termine della sessione straordinaria degli esami di Stato".

Il documento del ministero comunque infine precisa che "qualora non fosse possibile declinare le attività nella modalità dell’ordinaria attività didattica all’interno dell’orario di cattedra spettante al singolo docente e, comunque, qualora le attività di recupero e integrazione dovessero proseguire dopo l’inizio delle lezioni, dovendo ricorrere alla prestazione di ore aggiuntive da parte del personale interessato, i dirigenti scolastici, sulla base della contrattazione integrativa di istituto, attingeranno per il pagamento di tali prestazioni in eccedenza sia alle eventuali economie del FIS riconosciuto per l’anno scolastico 2019-2020, sia al MOF ordinario 2020-2021".

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