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Salvini dice che in mancanza di alcoltest si può verificare se l’automobilista sta su un piede solo

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è d’accordo con una sentenza della Cassazione, secondo cui le testimonianze della polizia, l’odore di alcol o incapacità di rispondere alle domande bastano per verificare lo stato di ebbrezza di chi è alla guida.
A cura di Annalisa Cangemi
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"Se un agente della polizia della stradale, dei carabinieri, se un agente della locale, un tutore dell'ordine ti ferma e si trova in palese stato di ubriachezza, ma non c'è a portata di mano l'alcoltest, penso che il tanfo e la prova di stare su un piede e sull'altro piede sia assolutamente sufficiente per bloccare un automobilista pericoloso per sé e per gli altri". Lo ha detto oggi Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

Il ministro dei Trasporti si riferisce a una recente sentenza della Cassazione, la quale ha stabilito che per provare la guida in stato di ebbrezza potrebbero bastare appunto le testimonianze e le valutazioni degli agenti di polizia, che potrebbero rilevare l'odore di alcol o l'incapacità di autocontrollo e di rispondere alle domande, anche senza alcoltest.

La sentenza si concentrava però su caso specifico: un automobilista di Brescia la scorsa estate, visibilmente ubriaco al volante, aveva provocato un incidente, e si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest; condannato in Appello, aveva poi presentato ricorso alla condanna di sei mesi, con ammenda da 1.500 euro e revoca della patente. Nel ricorso sosteneva che i giudici avessero dato per certo che lui fosse in stato di ebbrezza mentre era alla guida basandosi sulle sole testimonianze degli agenti. Cosa che, come stabilito dalla Cassazione, è invece sufficiente per confermare la condanna.

Ma la singola vicenda non può rappresentare un precedente applicabile a ogni caso. Nelle motivazioni dei giudici si legge infatti: "Con specifico riferimento al caso contestato, deve essere ribadito come questa Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base a elementi sintomatici. Per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del Codice della strada (guida in stato ebbrezza, ndr) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione". E una congrua motivazione secondo i giudici è sono anche le testimonianze e non per forza i test.

Nella sentenza si legge ancora che, "in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall'imputato alla vista degli operanti. Certamente riconducibile a un uso assai elevato di bevande alcoliche, sicuramente superiore alla soglia di 1.50".

Ma l'alcoltest non sarà del tutto superato: sarà sempre obbligatorio per chi è già stato condannato per guida in stato d’ebrezza, secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada, approvato alla Camera e ora in attesa del via libera al Senato, che dovrebbe arrivare entro luglio. La riforma prevede, infatti, l’introduzione dell’alcolock, cioè un dispositivo che non fa partire il veicolo se il guidatore ha bevuto.

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