Rifiutare le cure è un diritto: ecco la legge sul testamento biologico
Dopo anni di stallo, approda in Aula il disegno di legge sul testamento biologico. Il testo in discussione alla Camera dei Deputati prevede l'introduzione di disposizioni che, se approvate, permetteranno ai pazienti in stato di coscienza di esprimere in maniera anticipata le proprie volontà in materia di cure mediche, lasciando quindi a chiunque la possibilità di decidere l'applicazione di eventuali procedure per l'interruzione di nutrimento e idratazione artificiale e il rifiuto di determinati trattamenti sanitari. Il disegno di legge all'esame dell'Aula tratterà esclusivamente di "disposizioni anticipate di trattamento", che non hanno nulla a che fare con l'eutanasia, nonostante i due argomenti siano interconnessi in quanto spesso accostati al concetto di "fine vita". Il testo di legge sul testamento biologico è composto da 5 articoli e prevede sostanzialmente che "ogni persona maggiorenne, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali". A differenza della vera e propria eutanasia, che prevede l'intervento attivo di un medico che somministra un farmaco, o del suicidio assistito, che prevede sempre la somministrazione di un trattamento che però viene assunto direttamente dal paziente, cosciente, che vuole porre fine alla propria vita, il testamento biologico prevede sostanzialmente la possibilità di redigere un documento legale che permette a ciascun cittadino di manifestare le proprie intenzioni e scegliere anticipatamente quali terapie rifiutare.
L'opposizione cattolica rischia di spaccare al maggioranza
Il disegno di legge sul testamento biologico da circa un anno è fermo in Parlamento a causa dei numerosi scontri tra fazioni che si sono consumati in commissione. Molto ampio e trasversale, infatti, è il fronte del No che si oppone all'approvazione della legge. I deputati cattolici presenti in Parlamento da mesi ormai osteggiano il percorso parlamentare del disegno di legge e nel corso dell'esame in commissione hanno a più riprese promesso "barricate" allo scopo di impedire la discussione del provvedimento in Aula e la conseguente ipotetica approvazione. Forza Italia, Lega Nord, Udc e Area Popolare promettono battaglia e sostengono che i promotori del disegno di legge ( parlamentati del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana) abbiano fatto di tutto per stringere i tempi della discussione arrivando a impedire alla fazione contraria di esprimere le proprie perplessità. Secondo Massimiliano Fedriga della Lega Nord "non si può obbligare un medico a interrompere le terapie", posizione sostenuta anche da Maurizio Lupi di Ncd che evidenzia come "il medico non può essere un mero esecutore della volontà altrui", mentre per Alessandro Pagano, sempre della Lega Nord, sostiene che "questo ddl legalizza l’eutanasia per omissione, con l’unico obiettivo di agitare una bandiera ideologica".
La discussione parlamentare del disegno di legge rischia di spaccare la maggioranza di governo, attualmente composta anche dai parlamentari di area cattolica dei gruppi Ncd e Area Popolare, strenuamente contrari all'approvazione della legge. Nel caso specifico, il Partito Democratico trova però l'appoggio del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Italiana, che si sono detti favorevoli all'approvazione del ddl, ma solo nel caso non siano opposte modifiche sostanziali al testo, per evitare una sorta di "compromesso al ribasso" per accontentare l'area cattolica della maggioranza.
I punti critici del disegno di legge
I punti più critici del testo di legge uscito dalla commissione sono sostanzialmente 3: il ruolo del medico, le modalità di espressione del consenso del paziente e la figura del fiduciario. Per quanto riguarda il primo punto, viene in particolare mossa una critica al comma 7 dell'articolo 1: "Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali". Questo particolare passaggio viene considerato una contraddizione di termini, in quanto da un lato prevede l'obbligatorietà per il medico di rispettare le volontà del paziente, ma dall'altro l'impossibilità di pretendere trattamenti sanitari contrari a norme di legge da parte del paziente. Proseguendo, al comma 8 si legge: "Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l’assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente", che ribadisce sostanzialmente la preponderante importanza dell'autonomia dei medici rispetto alle volontà dell'individuo.
Le modalità di consenso, stando all'articolo 1 del testo di legge, devono essere espresse in forma scritta e devono poter essere revocate in qualsiasi momento. Il ddl, però, anche in questo caso è estremamente sbilanciato e contraddittorio: "Il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38″. In pratica, anche in questo caso viene posta una limitazione alla libertà di autodeterminazione del paziente, anche se secondo i parlamentari di area cattolica l'intero articolo 3 introdurrebbe invece una sorta di legalizzazione mascherata dell'eutanasia vera e propria.
Anche nel caso della figura del fiduciario, ovvero della persona che fa le veci del paziente e lo rappresenta, istituita dall'articolo 3 del testo di legge, è piuttosto controversa: "Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT […] Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita".