Update 20.30 – La Conferenza dei capigruppo della Camera ha deciso che l'Aula inizierà domani dalle 15 il voto sugli articoli del ddl Renzi-Boschi, con la possibilità di una seduta notturna.
Si avvicina il via libera definitivo della Camera dei deputati al disegno di legge costituzionale Renzi – Boschi, ovvero “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”. Il voto è un "passaggio straordinario" e va reso "omaggio a tutto il Parlamento", ha detto intervenendo in Aula il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Durante il suo discorso le opposizioni hanno lasciato l'Aula. Il premier ha dichiarato che l'unica forzatura sulle riforme costituzionali sono le "83 milioni di emendamenti" presentati dalle opposizioni: "Non avevamo alternative che andare avanti, altrimenti sarebbe stato il blocco. Dicevano: li bloccheremo, l'ostruzionismo fermerà questi dilettanti. Non è stata una previsione azzeccata".
Entrando nel merito del provvedimento, il presidente del Consiglio ha detto che "il procedimento legislativo diventa più snello, si ferma l'abuso della decretazione d'urgenza cui neanche noi possiamo dichiararci immuni, senza che si tocchi il sistema di pesi e di contrappesi si interviene sul Titolo V rendendo lo Stato più responsabile, si elimina il bicameralismo perfetto che era considerato da tutte le forze politiche un tabù da abbattere". Renzi ha anche detto che "per la prima volta la classe politica mostra il meglio di se stessa. Riforma se stessa e non altrettanto hanno fatto altre parti della classe dirigente di questo Paese. Perciò la politica dà una grandissima lezione di dignità al resto della classe dirigente di questo Paese" e "si dimostra in grado di far vedere la pagina più bella quando sfidata. Sono qui per rendervi omaggio e gratitudine: date una lezione a tanti". Al ddl Boschi, ha aggiunto, "si è lavorato per 173 sedute al 7 aprile, sono state 170 quelle dell'Assemblea costituente". Per Renzi è "suggestivo dire che questa è la costituzione più bella del mondo e non va toccata ma non prendiamoci in giro: quello su cui vi accingete a legiferare è una parte che gli stessi costituenti, pochi mesi dopo averla approvata, consideravano deficitaria per la realizzazione di una piena democrazia". E a chi "usa l'argomento ‘caro presidente del Consiglio chi ti ha eletto?'" ha risposto che "non si rende conto che il presidente del Consiglio non è eletto dai cittadini ma gode di un rapporto di fiducia con il presidente della Repubblica".
Il testo della riforma è già stato approvato in prima lettura dal Senato, poi modificato dalla Camera, poi sempre in prima deliberazione di nuovo dalla Camera, dal Senato e ancora dalla Camera: infine l’approvazione in seconda deliberazione dal Senato, in questo caso a maggioranza assoluta.
Una volta ottenuto il via libera definitivo, la palla passa ai cittadini, che si esprimeranno in un referendum confermativo, per la cui validità non sarà necessario raggiungere il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Il referendum sarà necessario (tecnicamente servirà una "richiesta" per indire il referendum, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, da parte di almeno un quinto dei membri di una camera, oppure 500.000 elettori oppure cinque consigli regionali) perché il provvedimento non è passato con la maggioranza qualificata dei due terzi, né alla Camera né al Senato.
Il disegno di legge modifica i seguenti articoli della Costituzione:
- Articolo 48 – Circoscrizione estero (art. 38, comma 1 del ddl)
- Articolo 55 – Funzioni delle Camere (art. 1 del ddl)
- Articolo 57 – Composizione ed elezione (indiretta) del Senato (art. 2 del ddl)
- Articolo 58 – Eleggibilità dei senatori e requisito anagrafico (art. 38, comma 2 del ddl)
- Articolo 59 – Senatori di nomina del Presidente della Repubblica (art. 3 del ddl)
- Articolo 60 – Durata della Camera dei deputati (art. 4 del ddl)
- Articolo 61 – Proroga della Camera dei deputati (art. 38, comma 3 del ddl)
- Articolo 62 – Riunione straordinaria delle Camere (art. 38, comma 4 del ddl)
- Articolo 63 – Cariche interne delle Camere (art. 5 del ddl)
- Articolo 64 – Minoranze parlamentari (della Camera dei deputati); dovere dei parlamentari di partecipazione ai lavori (art. 6 del ddl)
- Articolo 66 – Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica (art. 7 del ddl)
- Articolo 67 – Vincolo di mandato (art. 8 del ddl)
- Articolo 68 – Prerogative dei parlamentari (art. 6 del ddl governativo A.S. n. 1429 – soppresso)
- Articolo 69 – Indennità parlamentare (art. 9 del ddl)
- Articolo 70 – Procedimento legislativo (art. 10 del ddl)
- Articolo 71 – Iniziativa legislativa (art. 11 del ddl)
- Articolo 72 – Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione (art. 12 del ddl)
- Articolo 73 – Leggi elettorali: giudizio preventivo di legittimità costituzionale (art. 13 e art. 38, comma 5 del ddl)
- Articolo 74 – Rinvio delle leggi (art. 14 del ddl)
- Articolo 75 – Referendum abrogativo (art. 15 del ddl)
- Articolo 77 – Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza (art. 16 del ddl)
- Articolo 78 – Deliberazione dello stato di guerra (art. 17 del ddl)
- Articolo 79 – Leggi di amnistia e indulto (art. 18 del ddl)
- Articolo 80 – Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali (art. 19 del ddl)
- Articolo 81 – Bilancio e indebitamento (art. 38, comma 6 del ddl)
- Articolo 82 – Inchieste parlamentari (art. 20 del ddl)
- Articolo 83 – Procedimento di elezione del Presidente della Repubblica (e relativi quorum) (art. 21 del ddl)
- Articolo 85 – Convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica (art. 22 del ddl)
- Articolo 86 – Indizione della elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni) (art. 23 del ddl)
- Articolo 87 – Presidente della Repubblica (art. 38, comma 7 del ddl)
- Articolo 88 – Scioglimento della Camera dei deputati (art. 24 del ddl)
- Articolo 94 – Fiducia al Governo (art. 25 del ddl)
- Articolo 96 – Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione (art. 26 del ddl)
- Articolo 97 – Principi sull'amministrazione (art. 27 del ddl)
- Articolo 99 – Soppressione del CNEL (art. 28 del ddl)
- Articolo 114 – Abolizione delle Province (art. 29 del ddl)
- Articolo 116 – Forme particolari di autonomia regionale (condizionata ad equilibrio di bilancio) (art. 30 del ddl)
- Articolo 117 – Potestà legislativa (e regolamentare) di Stato e Regioni (art. 31 del ddl)
- Articolo 118 – Funzioni amministrative; coordinamento; sussidiarità orizzontale (art. 32 del ddl)
- Articolo 119 – Risorse degli enti territoriali (art. 33 del ddl)
- Articolo 120 – Potere sostitutivo del Governo (art. 34 e art. 38, comma 9 del ddl)
- Articolo 121 – Iniziativa legislativa regionale (art. 38, comma 10 del ddl)
- Articolo 122 – Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali e rappresentanza di genere (art. 35 del ddl)
- Articolo 122 – Incompatibilità dei rappresentanti regionali (art. 38, comma 11 del ddl)
- Articolo 126 – Soppressione della previsione costituzionale di una Commissione parlamentare per le questioni regionali (art.36 del ddl)
- Articolo 132 – Distacco di Comuni da una Regione ad altra (art. 38, comma 12 del ddl)
- Articolo 133 – Circoscrizioni provinciali (art. 38, comma 13 del ddl)
- Articolo 134 – Giudizio di costituzionalità della legge elettorale (art. 13, comma 2 del ddl) Articolo 135 – Elezione dei giudici della Corte costituzionale (art. 37 del ddl)
Come cambia il Senato dopo la riforma Renzi – Boschi
Uno dei pilastri della riforma della Costituzione è la modifica della struttura, dei compiti, delle funzioni e dell'elezione del Senato della Repubblica.
La riforma sancisce il superamento del bicameralismo perfetto, assegnando in via esclusiva una serie di competenze alla Camera, tra cui anche la possibilità di accordare la fiducia al Governo.
La prima modifica di rilevo riguarda senza dubbio l’articolo 55 della Costituzione: ora la Camera dei Deputati sarà unica “titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo”. Il Senato parteciperà all’elezione del Presidente della Repubblica e al processo legislativo per quel che concerne gli atti che si riferiscono alle politiche europee; manterrà la funzione di “rappresentanza delle istituzioni territoriali”, con funzioni di raccordo; infine parteciperà alla “valutazione delle politiche pubbliche”, con la possibilità di esprimere pareri non vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.
Ci saranno modifiche sostanziali alla sua composizione.
Il Senato sarà composto da circa 100 membri:
74 consiglieri regionali, 21 sindaci (uno per Regione + uno a testa per le Province autonome di Trento e Bolzano), 5 “personalità” nominate dal Presidente della Repubblica, che resteranno in carica per 7 anni, gli attuali senatori a vita e gli ex Presidenti della Repubblica. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, fermo restando che nessuna Regione può avere meno di due rappresentanti; la durata del mandato dei senatori coincide con quella nei loro organi di provenienza; ad indicare i nomi dei senatori saranno i Consigli regionali, con un meccanismo di voto altrettanto contestato