Referendum giustizia, quesito n.2 sulle misure cautelari: la spiegazione del testo per votare Sì o No
Oggi, domenica 12 giugno 2022, gli italiani sono chiamati al voto per esprimersi sul referendum abrogativo sulla giustizia: urne aperte oggi dalle 7:00 alle 23:00. Al voto anche in circa 1000 comuni in tutta Italia per le amministrative. Dal momento che si tratta di un referendum abrogativo, si dovrà necessariamente raggiungere il quorum del 50%+1 affinché il referendum sia valido. Si potrà votare Sì, se si è a favore dell'abrogazione della norma proposta e No, per mantenere lo status quo: 5 i quesiti referendari proposti.
Il secondo quesito, in particolare, riguarda la limitazione delle misure cautelari, con l'abrogazione – qualora si raggiungesse il quorum e vincesse il Sì – di un passaggio del comma relativo nel codice di procedura penale. In sostanza tutto ruota intorno alla possibilità, da parte del giudice, di disporre una misura cautelare perché esiste il rischio di reiterazione del reato. Con il Sì il margine di manovra del magistrato si riduce notevolmente ed esclusivamente ai reati gravi. Ma vediamo il quesito nel dettaglio.
Il testo e la spiegazione del secondo quesito referendario
Ecco il testo del secondo quesito referendario:
Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?
L'articolo 274 del codice di procedura penale tratta, in generale, le misure cautelari. Parliamo, ad esempio, della custodia in carcere o agli arresti domiciliari, oppure dell'obbligo di firma o di non lasciare il Paese. Sono misure che privano l'indagato della libertà personale e possono essere utilizzate dal giudice solo in alcune specifiche situazioni, elencate proprio al comma uno dell'articolo 274. In sintesi: se c'è il rischio di inquinamento delle prove; se c'è il pericolo di fuga o se l'imputato si è già dato alla fuga; se esiste il rischio di reiterazione del reato o se si tratta di un reato grave. Il secondo quesito referendario va ad abrogare la parte del testo che riguarda questa terza possibilità: il pericolo di reiterazione del reato o reato grave. Esclusa la frase che si vorrebbe abrogare, il testo diventerebbe:
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
Così le misure cautelari sarebbero applicate solamente nel caso di reati gravi, appunto: uso di armi, violenza, criminalità organizzata. Ricordiamo che, in tutto ciò, siamo in una fase ampiamente precedente alla sentenza, anche di primo grado.
Perché votare Sì o No
Il comitato promotore dei referendum sulla giustizia mette subito in chiaro l'obiettivo del quesito: "Ogni anno migliaia di innocenti vengono privati della libertà senza che abbiano commesso alcun reato e prima di una sentenza anche non definitiva – spiegano – Eliminando la possibilità di procedere con la custodia cautelare per il rischio ‘reiterazione del medesimo reato' faremo in modo che finiscano in carcere prima di poter avere un processo soltanto gli accusati di reati gravi". E continuano: "La custodia cautelare, cioè il carcere preventivo rispetto alla condanna definitiva e spesso rispetto a una qualsiasi condanna anche non definitiva, è una pratica di cui si abusa. Da strumento di emergenza è stato trasformato in una vera e propria forma anticipatoria della pena. Ciò rappresenta una palese violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e ha costretto migliaia di donne e uomini accusati di reati minori, addirittura poi assolti, a conoscere l’umiliazione del carcere prima di un processo".
Le ragioni di chi, invece, si schiera per il No al secondo quesito dipendono essenzialmente dal fatto che – con questa riformulazione – verrebbero lasciati fuori moltissimi reati considerati comunque gravi, anche se non violenti: ad esempio quelli contro la pubblica amministrazione, la corruzione e molti altri ancora. In sostanza si andrebbe verso l'utilizzo della custodia cautelare quasi esclusivamente per il rischio di fuga o inquinamento delle prove.