Referendum 12 giugno 2022, i 5 quesiti e la spiegazione del testo: cosa cambia se si vota Sì
Oggi, domenica 12 giugno 2022, si vota per le elezioni comunali in circa 1000 comuni in tutta Italia e per il Referendum abrogativo sulla giustizia, promosso da Lega e Radicali. Per essere considerato valido, il referendum dovrà raggiungere il quorum del 50%+1 degli elettori: questo significa che qualora questa soglia non venga raggiunta, il referendum non avrà validità. Sono 5 i quesiti referendari per i quali si potrà votare sì, nel caso in cui si voglia abrogare la norma proposta e no, in caso contrario. I fac simile delle schede elettorali, che saranno di 5 colori diversi, sono disponibili insieme a tutte le FAQ del Governo sulle domande e risposte frequenti. Il referendum sulla giustizia divide anche i partiti della stessa coalizione: ecco quali sono i 5 quesiti referendari e come si vota oggi 12 giugno.
Quali sono i referendum abrogativi del 12 giugno
Ecco i cinque quesiti referendari:
- Primo quesito: abolizione della legge Severino, corrisponde alla scheda rossa
- Secondo quesito: limitazioni alle misure cautelari, corrisponde alla scheda arancione
- Terzo quesito: separazione delle carriere tra giudici e pm, corrisponde alla scheda gialla
- Quarto quesito: valutazione dei magistrati, corrisponde alla scheda grigia
- Quinto quesito: elezione dei membri togati del Csm, scheda verde
Cosa significa referendum abrogativo e qual è il quorum
Il referendum abrogativo, regolato dall'articolo 75 della Costituzione, prevede la possibilità per gli elettori dell'"abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge". A differenza dei referendum confermativi, come quello sul taglio dei parlamentari del 2020, per essere validi richiedono la partecipazione alle urne della metà più uno degli aventi diritto. L'astensione che ha caratterizzato le ultime tornate elettorali, referendarie e non, potrebbe essere decisiva per l'annullamento dei cinque referendum: nessuno dei quesiti potrebbe infatti superare il quorum.
Quesito n.1, abolizione della legge Severino (scheda rossa)
Il testo del primo quesito:
Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?
La spiegazione. Il primo quesito riguarda l'abolizione della legge Severino, cioè l'eliminazione delle norme che impediscono la partecipazione alle competizioni elettorali per il Parlamento europeo e italiano e alle elezioni regionali, provinciali e comunali di chi è stato condannato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e altri gravi reati.
La legge Severino è stata approvata in via definitiva il 31 dicembre 2012 e prende il nome da Paola Severino, ministra della Giustizia nel governo Monti. Il deputato, il senatore o il parlamentare europeo, condannati in via definitiva per reati come mafia o terrorismo, per reati contro la pubblica amministrazione (peculato, corruzione o concussione), e per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, decadono dalla carica o non possono essere candidati (per un periodo non inferiore a sei anni), In base alla legge poi per gli amministratori locali, per gli stessi casi sopra elencati, è prevista la sospensione temporanea del mandato anche in caso di condanna non definitiva, per un periodo di 18 mesi, in via automatica. Quest'ultimo punto è stato da poco giudicato legittimo dalla Corte costituzionale.
Cosa cambia se vince il Sì: anche ai condannati in via definitiva verrebbe concesso di candidarsi o di proseguire il proprio mandato, eliminando anche il meccanismo automatico della sospensione in caso di condanna non definitiva. In caso di condanna sarebbero quindi di nuovo i giudici a decidere, caso per caso, se applicare o meno come pena accessoria anche l’interdizione dai pubblici uffici.
Quesito n.2, limitazione delle misure cautelari (scheda arancione)
Il testo del secondo quesito:
«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e successive modificazioni."?»
La spiegazione. Il secondo referendum limita i casi in cui possono essere inflitte misure cautelari, e in particolare la carcerazione preventiva, abrogando l'ipotesi di pericolo di reiterazione dello stesso reato. In pratica l'articolo 274 del codice di procedura penale elenca i casi che giustificano l'applicazione delle misure cautelari: pericolo di fuga, inquinamento delle prove, o il pericolo che la persona "commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede", cioè appunto quando si ravvisa il pericolo di reiterazione dello stesso reato.
Cosa cambia se vince il Sì: se passasse il ‘Sì' un giudice non potrebbe più disporre la custodia cautelare in carcere per la reiterazione del reato. La misura potrebbe arrivare solo in presenza del rischio concreto che l'indagato possa commettere reati con l'uso di armi, con la criminalità organizzata o contro l’ordine costituzionale, e non per reati minori come spaccio aggravato o corruzione. Inoltre il referendum eliminerebbe anche la previsione di custodia cautelare per il solo reato di finanziamento illecito dei partiti.
Chi sostiene le ragioni del ‘Sì': il Comitato promotore è convinto che in Italia vi siano stati degli abusi e vi sia stato un ricorso sproporzionato a provvedimenti di custodia cautelare, una misura che dovrebbe invece rappresentare un'eccezione.
Quesito n.3: separazione delle carriere tra giudici e pm (Scheda gialla)
Il testo del terzo quesito:
«Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e' idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonche' per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall'art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art.13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art.13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art.13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art.13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160."?»
La spiegazione. Il quesito punta ad abrogare le norme che permettono ai magistrati di passare dalla funzione requirente alla funzione giudicante, e viceversa. I primi corrispondono ai pubblici ministeri, quindi coloro che rappresentano l'accusa, mentre i secondi svolgono la funzione di giudice. I magistrati anche nel corso della carriera possono decidere di cambiare funzione, cambiando da giudice a pm, per un numero massimo di quattro volte.
Cosa cambia se vince il Sì: i due canali sarebbero due carriere distinte e incomunicabili. Chi sceglierà di fare il pm o il giudice non potrà poi svolgere una funzione diversa. Prevedere due percorsi separati, da scegliere all'inizio della carriera, dicono i promotori del ‘Sì', garantirebbe maggiore equità e indipendenza dei giudici.
Chi è invece a favore del ‘No' sostiene che una modifica così significativa non possa essere affidata a un referendum abrogativo.
Quesito 4: valutazione dei magistrati (Scheda grigia)
Il testo del quarto quesito:
«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art.1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.7, comma 1, lettera a)"; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?».
La spiegazione: questo quesito referendario introdurrebbe il voto degli avvocati e dei professori universitari nei consigli giudiziari per le valutazioni di professionalità dei magistrati. In pratica ogni quattro anni i magistrati ricevono una valutazione sul loro lavoro, espressa con tre possibili giudizi: ‘positiva', ‘non positiva' e ‘negativa'.
Le valutazioni vengono date dai consigli giudiziari, che sono organi a composizione mista: ne fanno parte magistrati eletti sul territorio, il presidente della Corte d'Appello e il suo procuratore generale. A questi componenti togati si aggiungono anche avvocati e professori universitari, che partecipano come membri laici. In questo momento solo i primi sono chiamati a dare la valutazione ai magistrati, mentre i componenti laici no.
Cosa cambia se vince il Sì: la situazione cambierebbe, includendo nelle valutazioni anche i membri laici: in questo modo, secondo i promotori, il giudizio sull'operato dei magistrati sarebbe più oggettivo.
Chi è a favore del ‘No' fa notare però che un giudice potrebbe poi trovarsi a confrontarsi in un dibattimento con un avvocato chiamato poi a valutarlo, e questo potrebbe andare a detrimento di una garanzia di indipendenza.
Quesito 5: elezione membri togati del Csm (Scheda verde)
Il testo del quesito:
«Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n.195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art.23, né possono candidarsi a loro volta"?»
La spiegazione: Quest'ultimo quesito referendario tocca le norme che regolano l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, e prevede la cancellazione della norma che stabilisce che ogni candidatura per il Csm debba essere sostenuta dalle firme di almeno 25 presentatori (con un massimo di 50). L'obiettivo è porre fine al sistema delle ‘correnti' nella magistratura.
Cosa cambia se vince il Sì: se vincesse il ‘Sì' ogni magistrato potrebbe presentare la propria candidatura in autonomia, senza necessariamente cercare l'appoggio di altri magistrati.