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Quota 103, come andare in pensione anticipata spiegato dalla nuova circolare dell’Inps

Una circolare dell’Inps fa chiarezza sulle modalità e sui requisiti per andare in pensione anticipata con Quota 103. Bisogna raggiungere 62 anni di età e 41 di contributi, ma ci sono dei paletti anche sull’importo e sulle tempistiche.
A cura di Tommaso Coluzzi
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Nel 2023 si andrà in pensione con Quota 103. La novità introdotta dalla legge di Bilancio del governo Meloni è l'ennesimo scivolo previsto dai vari esecutivi che si sono alternati negli ultimi anni per evitare il ritorno alla legge Fornero. L'Inps ha chiarito – con una dettagliata circolare pubblicata sul sito dell'Istituto – quali sono le modalità per accedere alla pensione anticipata, chi può richiederla e quali sono le tempistiche per lasciare il lavoro. Si comincia dai requisiti. Nella circolare si legge:

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano entro il 31 dicembre 2023 un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni, possono conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile”.

Insomma, i lavoratori che raggiungono i 41 anni di contributi versati, con 62 di età anagrafica, possono accedere alla pensione anticipata. Per quanto riguarda l'importo, invece, si precisa: "Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente".

Per quanto riguarda la decorrenza, invece, ci sono delle differenze a seconda della tipologia di lavoratori che accedono allo scivolo. Si legge ancora nella circolare:

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:

che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;

che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Discorso diverso per chi lavora nella Pa:

I lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.

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