Il caso della Alex, della ONG Mediterranea Saving Humans (italiana, di una ONG italiana con a bordo un parlamentare della Repubblica italiana) è solo in parte diverso da quello che ha visto coinvolta la Sea Watch 3, nave battente bandiera olandese e di una ONG tedesca. Anche per la Alex, al netto di una soluzione cui si sta lavorando da ore, Matteo Salvini ha disposto il divieto di ingresso, sosta e transito nelle acque territoriali italiane, dopo aver pubblicamente invitato il comandante a far rotta verso la Tunisia. E, anche in questo caso, la linea del governo italiano è insostenibile, sia da punto di vista giuridico che da quello politico. In tal senso, l'evoluzione e l'epilogo del caso Sea Watch 3 sono un precedente decisivo. Proviamo a capire il perché.
Cominciamo dalla fine: il giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l’arresto di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, e ha rigettato la richiesta di applicare una misura cautelare personale nei suoi confronti. Alla base della decisione del GIP, vi è l’insussistenza del reato individuato dall’articolo 1100 del Codice della Navigazione, “Resistenza o violenza contro nave da guerra” (per cui c’è una pena da tre a dieci anni), mentre per quanto concerne il reato di cui all’articolo 337 del codice penale, resistenza a pubblico ufficiale (pena da sei mesi a cinque anni), si ritiene applicabile la scriminante di cui all’articolo 51 del codice penale, ovvero quello che esclude la punibilità nel caso in cui si sia esercitato un diritto o adempiuto un dovere in ossequio a una norma giuridica o a un ordine legittimo.
Carola Rackete era stata arrestata perché:
- “dopo aver reiteratamente ricevuto via radio dalla Guardia di Finanza l’ordine di fermare il moto – non essendo autorizzata all’ingresso nel porto di Lampedusa -, ed essendo stata poi avvicinata dalla vedetta V.808 della Gdf […], intraprendeva manovre evasive ai reiterati ordini di alt imposti dalla vedetta, azionando i motori di bordo e indirizzando la rotta verso il porto”;
- “quindi si dirigeva verso la banchina del molo commerciale […] fino a urtare con la propria fiancata di sinistra il fianco sinistro della motovedetta, che veniva compressa tra la motonave Sea Watch 3 e la banchina”.
Andrea Natale, giudice del Tribunale di Torino, ha riassunto brevemente i motivi per i quali il Gip ha respinto la richiesta di convalida dell’arresto: “Ha escluso che quella piccola barca della Guardia di finanza sia una nave da guerra e ha ritenuto che la manovra della Sea Watch 3 − con cui la nave è entrata in collisione con la barca della Gdf − sia condotta che, pur qualificabile come «violenta», sia giustificata dalla scriminante di avere adempiuto ad un dovere di soccorso delle persone in mare e di loro conduzione in un porto sicuro”. Una “decisione scandalosa”, chiosa ironicamente, “perché ricorda che esiste una gerarchia di documenti normativi che antepone la Costituzione e le convenzioni internazionali ai provvedimenti amministrativi di un Ministro”.
Come sono andate davvero le cose con la Sea Watch 3: i fatti
Le carte dell'ordinanza contengono molto di più e sgombrano il campo da tante sciocchezze e da ricostruzioni fantasiose. Il metodo che il Gip Alessandra Vella ha usato per giustificare la sua decisione di non convalidare il fermo della capitana della Sea Watch è particolarmente interessante, anche perché è destinato a costituire la base da cui ripartirà la vicenda processuale. L'ordinanza contiene una parte iniziale in cui si fa il punto sulle norme del diritto internazionale che "agiscono" sulla vicenda e una ricostruzione dettagliata del modo in cui si è giunti allo stallo che ha preceduto la scelta di Carola Rackete di entrare in porto.
Come abbiamo provato a raccontarvi, la mattina del 12 giugno scorso la Sea Watch aveva effettuato il soccorso di 53 persone in area SAR libica, a seguito della segnalazione di un velivolo di ricognizione che fa riferimento alla ONG francese Pilotes Volontaires. La capitana segnalava la situazione ai MRCC di Olanda, Italia, Malta e Libia, ricevendo da Tripoli la risposta di presa in carico del coordinamento dell’operazione di salvataggio. Sea Watch procedeva alla messa in sicurezza dei naufraghi, sempre aggiornando i 4 MRCC preallertati: a quel punto giungeva anche una motovedetta della Guardia Costiera libica che si allontanava poco dopo senza dare alcuna indicazione. È un passaggio centrale, perché in qualche modo stride con quanto avveniva poche ore dopo: alle 23, infatti, il MRCC di Tripoli comunicava a Sea Watch l’assegnazione di un Place Of Safety in cui sbarcare i naufraghi, una “novità assoluta”.
Sea Watch a quel punto decideva di non ottemperare all’ordine del MRCC libico e di non riportare i migranti in Libia. La capitana provvedeva a informare Olanda, Italia e Malta della decisione, richiedendo un porto alternativo o il trasbordo su un altro natante dei migranti, nella convinzione che la Libia non sia e non possa essere considerata porto sicuro (lettura fondata, come confermano l'UNHCR e altri organismi indipendenti, anche a prescindere dagli ultimi tragici sviluppi della guerra in corso). Così, verso le 19, Carola Rackete faceva rotta verso le coste italiane e maltesi e tra il 13 e 14 giugno arrivava al limite delle nostre acque territoriali. L’Italia ribadiva di non essere in carico del salvataggio e alle 23:11 del 13 giugno il ministero dell’Interno inviava una mail a Sea Watch con la quale ribadiva l’obbligo di rivolgersi a Tripoli quale competente autorità SAR e intimava alla nave di non entrare in acque italiane. La ratio della diffida di Salvini era basata sull’assunto che l’ingresso di Sea Watch in acque italiane sarebbe stato “pregiudizievole per l’ordine pubblico” e il passaggio considerato “non inoffensivo”.
Da quel momento, la Sea Watch continuerà a chiedere insistentemente alle autorità italiane l’assegnazione di un POS, allegando una serie di report medici sulla situazione sanitaria dei migranti. Gli unici interventi saranno quelli del CISOM di Lampedusa, con l’accertamento delle condizioni sanitarie dei migranti che determinerà 11 evacuazioni complessive nel corso dei giorni. Il 26 giugno, dopo diversi giorni di stallo totale, senza che risultassero aperti tavoli di trattativa a livello sovranazionale e senza che il governo italiano lasciasse il minimo spiraglio a una soluzione della vicenda che fosse alternativa al “portateli in Libia, Olanda o Germania” (la stessa ordinanza del Gip spiega come i porti territorialmente più vicini fossero Malta e Italia, mentre bisogna ricordare che non c'è alcuna definizione ufficiale che leghi il concetto di "porto sicuro" a quello di "porto vicino"), la capitana della Sea Watch decide di varcare il limite delle acque territoriali italiane e di dirigersi verso Lampedusa.
Una motovedetta della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera avvicinavano la nave e intimavano l’alt e l’uscita dalle acque italiane, senza successo. A poche miglia da Lampedusa, la nave si arrestava e a bordo salivano componenti della Finanza e della Guardia Costiera, che procedevano a un controllo di polizia e alla acquisizione della crew list. Poche ore dopo, i finanzieri saliranno nuovamente a bordo, stavolta per avere informazioni sui migranti. Nel frattempo, sulla Sea Watch era salita anche una delegazione di parlamentari italiani, composta da Riccardo Magi, Matteo Orfini, Graziano Delrio e Nicola Fratoianni, che non scenderanno fino al termine delle operazioni di sbarco.
Poi si muovevano i giudici. Il 28 giugno il procuratore aggiunto della procura di Agrigento apriva un fascicolo a carico della comandante della nave, che era notificato nel pomeriggio. La comandante spiegherà successivamente di aver atteso per giorni una soluzione politica che sarebbe stata prospettata dalla Guardia di Finanza, come si evince anche da un video in cui si sente chiaramente un finanziere chiedere alla Rackete di pazientare in attesa di una soluzione.
Il 29 giugno, all’una e un quarto di notte, Carola Rackete decideva di rompere lo stallo e di dirigersi verso il porto, in considerazione del fatto che, spiegherà agli inquirenti, "medici e persone del mio equipaggio mi dicevano che non sarebbero stati in grado di contenere le reazioni delle persone a bordo e che ogni piccola cosa avrebbe potuto far esplodere la situazione". A quel punto, sempre la V808 della GdF si frapponeva fra la banchina nel tentativo di impedire fisicamente l’attracco di una nave di stazza molto superiore: nelle manovre di ormeggio, le due imbarcazioni si urtavano e l’unità della Finanza rischiava di incastrarsi fra la Sea Watch 3 e la banchina commerciale, riuscendo a sfilarsi senza riportare conseguenze.
Dopo l'ormeggio, la comandante Carola Rackete veniva arrestata e condotta in caserma a bordo di una macchina della Guardia di Finanza.
Come sono andate le cose: il diritto e le leggi
Come detto, nel nostro ordinamento esiste una gerarchia di valori, che mette al primo posto la salvaguardia della vita e della dignità umana; persone che conservano i loro diritti fondamentali anche dopo che sono state salvate in mare e, una volta giunte in acque territoriali italiane, sono tutelate dalla legge italiana. E, come spiegava il giudice Natale, nel nostro ordinamento “esiste una gerarchia di documenti normativi che antepone la Costituzione e le convenzioni internazionali ai provvedimenti amministrativi di un Ministro”. Fatta questa premessa, capiamo come va interpretato il caso Sea Watch alla luce dei riferimenti normativi e delle convenzioni internazionali.
Sempre partendo dalla fine, dal perché Carola Rackete è stata assolta. La contestazione relativa all’articolo 1100 del codice della navigazione risulta insussistente perché le unità della Guardia di Finanza possono essere considerate navi da guerra soltanto “quando operano fuori dalle acque territoriali, ovvero in porti esteri ove non vi stia una autorità consolare”, come sancito dalla Corte Costituzionale. Per l’articolo 337, invece, bisogna considerare la scrutinante dell’articolo 51 del codice penale, che rende non punibile chi abbia agito in adempimento di un dovere.
È il nocciolo dell’intera questione, che andrebbe esaminato tenendo conto prima di tutto della gerarchia del nostro ordinamento. L’Italia ha firmato nel corso degli anni una serie di convenzioni e, come sancisce l’articolo 10 della Costituzione, il proprio ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale.
Per quanto concerne il diritto internazionale del mare, come ha ben spiegato Francesco Floris su Redattore Sociale, vanno tenute in considerazione “4 convezioni internazionale poi ratificate dagli ordinamenti nazionali: Solas di Londra 1974, Sar di Amburgo 1979, Convenzione Onu di Montego Bay 1982 e Salvage di Londra del 1989”, cui aggiungere “le linee guida dell’Organizzazione internazionale del mare del 2004, gli emendamenti alle convezioni Sar e Solas sul “place of safety” (non ratificati da Malta, per esempio), il codice della navigazione interno e il piano Sar nazionale della Guardia costiera, modificato nel 2015 ma che risale al 1996”.
In particolare, nel caso Sea Watch, va tenuto conto che la UNCLOS di Montego Bay impone al comandante di una nave di recarsi il più velocemente possibile sul luogo di un naufragio e di soccorrere chiunque si trovi in pericolo. Quello del comandante è un “obbligo”, imposto anche dalla SOLAS di Londra, non una scelta opzionale. Un obbligo che non si esaurisce una volta messi in salvo sulla barca i naufraghi, ma solo nella loro conduzione in un luogo sicuro.
Così come gli Stati sono obbligati a “dotarsi di efficienti dispositivi di ricerca e soccorso con risorse pubbliche”, pattugliare la propria area di search and rescue (che va dichiarata in modo unilaterale) ma cooperando con gli altri stati costieri per coprire anche le aree che non rientrano in aree SAR.
L’Italia, che da tempo si è disinteressata della search and rescue nelle aree non direttamente di propria competenza (e ci sarebbe da discutere anche sugli eventi in area SAR italiana, dato il depotenziamento della capacità operativa di Lampedusa), si è da poco dotata di uno strumento, il decreto sicurezza bis, a seguito del quale con un provvedimento interministeriale (a firma del ministro dell’Interno, di concerto con quelli della Difesa e dei Trasporti) si è negato già in due occasioni (appunto nel caso Sea Watch 3 e nel caso della nave Alex di Mediterranea Saving Humans) l’ingresso e il transito nelle acque territoriali a navi che avevano operato un intervento di soccorso in mare.
In linea di principio, uno Stato è libero di regolare i flussi di ingresso nel suo territorio nazionale, ma sempre nel rispetto del quadro normativo internazionale. Il divieto di ingresso, transito e sosta disposto da Salvini, scrive il gip Vella nell’ordinanza, “può avvenire solo in presenza di attività di carico e scarico di persone in violazione delle leggi vigenti nello Stato costiero, fattispecie non ricorrente vertendosi in una ipotesi di salvataggio in mare in caso di rischio di naufragio”. Di conseguenza, un comandante che forza un blocco per portare in salvo dei naufraghi adempie a un dovere impostogli da una norma giuridica. Che sia la capitana tedesca di una ONG olandese ha poca importanza.
In calce, ci sono due elementi ulteriori da tenere a mente: la presenza di minori a bordo (che in nessun caso possono essere respinti, come prescrive la legge italiana) e la possibilità concreta che i naufraghi siano "richiedenti asilo o altra forma di protezione internazionale". Profughi, dunque, nei confronti dei quali stiamo effettuando dei respingimenti de facto, e che invece, una volta entrati in territorio italiano, possono fare richiesta di protezione, in ossequio anche al Regolamento di Dublino.