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Primo ok alla riforma della prescrizione alla Camera: cosa dice la proposta di legge

La Camera ha approvato, con 173 voti sì e 79 no, la proposta di legge che riforma la prescrizione. Il testo ora passa al Senato.
A cura di Annalisa Cangemi
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Primo via libera della Camera ieri al ddl di riforma della legge Cartabia sulla prescrizione che, con 173 voti favorevoli e 79 contrari, passa all'esame del Senato. La proposta di legge è a prima firma Pietro Pittalis (FI), ma è stata riscritta in Commissione Giustizia grazie agli emendamenti dei relatori Enrico Costa (Az) e Andrea Pellicini (FdI). La riforma è sostenuta dalla maggioranza di centrodestra e da Italia viva e Azione. Contrari invece M5s, Pd e Avs.

Il testo potrà essere applicato anche ai casi in corso, non solo a quelli futuri, grazie al principio del ‘favor rei'. Il provvedimento prevede una sospensione della prescrizione di 24 mesi dopo la sentenza di condanna di primo grado e di 12 mesi dopo la conferma della condanna in Appello. Se la sentenza di impugnazione non arriverà nei tempi previsti, la prescrizione riprenderà il suo corso e si calcolerà il precedente periodo di sospensione. Anche in caso di successivo proscioglimento o annullamento della condanna in Appello o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calcolerà ai fini della prescrizione.

Le nuove norme intervengono sulla cosiddetta riforma Cartabia, che a sua volta riformava la legge ‘Spazzacorrotti' firmata M5s, che aveva modificato la riforma Orlando del 2017. Ora c'è un ritorno sostanziale alla legge approvata con Andrea Orlando (Pd) ministro della Giustizia, pur essendo stata bocciata in Aula la proposta di modifica che riproponeva tout court il ritorno alla legge dell'allora ministro dem.

Le reazioni

Esulta il sottosegretario alla Giustizia di Fdi, Andrea Delmastro delle Vedove, che si dice "orgoglioso di aver restituito diritti sostanziali ai cittadini". La soddisfazione di Delmastro arriva con un comunicato diffuso prima ancora dell'esame degli odg e del voto finale, e accende le polemiche di Pd e M5S che criticano la "grave scorrettezza istituzionale".

Bocciati tutti gli emendamenti delle opposizioni, compresi quelli che prevedevano la norma transitoria richiesta a gran voce dai presidenti delle Corti d'Appello, dal Csm e dall'Anm. "Siamo alla quinta riforma della Prescrizione negli ultimi sette anni e con questo intervento il governo rende adesso impossibile a qualunque magistrato di capire quale norma dovrà applicare", avvertono i deputati dem, Debora Serracchiani e Federico Gianassi, secondo i quali "i processi rallenteranno" e "siamo all'assurdo, anche perché questo intervento avviene proprio quando il nostro paese aveva raggiunto tutti gli impegni presi con l'Europa circa la riduzione dei tempi dei processi di almeno il 25%".

Dal Movimento cinque stelle parlando di "fallimento dello Stato" e Avs teme un "rischio collasso" del sistema giustizia. Alle opposizioni replica il sottosegretario Delmastro: "Abbiamo archiviato in un colpo solo non solo l'infausta stagione pentastellata che aveva disegnato un universo concentrazionario di indagati e imputati a vita, ma anche l'improcedibilità in appello che, con il complice voto di Pd e M5Stelle, avrebbe rottamato i processi di più grave allarme sociale".

Cosa prevede la riforma della prescrizione

Nel dettaglio, si introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che prevede una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione. Inoltre, con la modifica dell'articolo 160 del codice penale, si aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza di condanna.

Viene poi abrogato l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. La riforma dispone che il tempo di estinzione del reato rimane sospeso per un periodo non superiore a due anni in primo grado e per un tempo non superiore a un anno in appello.

Il periodo di sospensione è calcolato ai fini della prescrizione nel caso di superamento dei termini di sospensione previsti per la pronuncia della sentenza di impugnazione, proscioglimento dell'imputato o di annullamento della sentenza di condanna. Dunque, se la sentenza di appello non arriva entro due anni e la sentenza della Cassazione entro un anno, tutto il periodo di sospensione viene di nuovo calcolato ai fini della prescrizione. Stessa cosa se la sentenza di appello assolve l'imputato che era stato condannato in primo grado.

Si abroga inoltre l'articolo 344-bis del codice di procedura penale che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

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