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Piano Salva-casa, come cambiano i requisiti di abitabilità: le nuove regole per i micro monolocali

Via libera al dl Salva-casa in Commissione ambiente alla Camera. Con l’approvazione di un emendamento della Lega vengono introdotte alcune novità per quanto riguarda requisiti di abitabilità, criteri igienico-sanitari, tolleranze costruttive e cambi di destinazione d’uso. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.
A cura di Giulia Casula
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Dalla Commissione ambiente alla Camera è arrivato il via libera al dl Salva-casa, atteso domani in Aula. Durante l'esame del provvedimento, licenziato dal governo Meloni e fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato approvato l'emendamento che introduce alcune modifiche ai requisiti di abitabilità, criteri igienico-sanitari, tolleranze costruttive e riqualificazione urbana.

Resta fuori per ora la norma Salva-Milano. In attesa della conversione in legge, prevista prima della pausa estiva, vediamo che cosa cambia e quali sono le nuove regole.

Le novità dell'emendamento al dl-Salva casa

Innanzitutto, le case con un'altezza di 2,40 metri e una superficie di 28 metri quadri per due persone (20 se si tratta di una sola) saranno considerate abitabili.

L'emendamento alla legge di conversione del decreto Salva-casa non prevede una radicale riforma dei requisiti di abitabilità, ma concede un'altezza minima più bassa rispetto al limite vigente (2,70 metri), purché non inferiore ai 2,40 metri. Scende anche la superficie minima consentita per i monolocali, da 28 a 20 metri, e per i bilocali, da 38 a 28 metri.

Un'altra novità riguarda i requisiti igienico-sanitari. Attraverso una riformulazione orientata a superare la legge del 1975 e a favorire la riqualificazione urbana, il provvedimento prevede che il progettista responsabile possa ratificare la conformità dell'intervento in una serie di casi eccezionali rispetto alle regole generali. Chi effettua i lavori dovrà garantire l'effettivo miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie dell'immobile, ottimizzando ad esempio il sistema di ventilazione e i riscontri d'aria.

L'emendamento poi introduce alcune modifiche ai cambi di destinazione d'uso, che vengono semplificati: quelli che comprendono attività in edilizia libera saranno considerati cambi di destinazione senza opere e in generale, verranno ammessi anche quelli con opere. Per quanto riguarda invece, i cambi di destinazione di primi piani e seminterrati, questi saranno ammessi se consentiti dalle leggi regionali.

Ok anche alla norma a favore delle zone devastate dal disastro del Vajont del 9 ottobre 1963 e alle disposizioni che semplificano le regole sui sottotetti. Il recupero di questi spazi infatti, sarà possibile anche nel caso in cui non si riesca a rispettare la distanza minima prevista tra edifici e confini.

Per quanto riguarda le tolleranze costruttive, invece, cioè lo scarto tra quanto autorizzato e i lavori realizzati, queste salgono fino al 6% per i mini appartamenti, più piccoli di 60 metri quadrati. In particolare, per gli interventi effettuati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dei parametri relativi a singole unità immobiliari (ad esempio altezza o cubatura) non costituirà violazione, purché non risulti superiore al 6%. La tolleranza si aggiunge a quelle già previste ovvero: il 2% per le abitazioni superiori ai 500 metri quadrati, 3% per quelle comprese tra i 300 e i 500 metri quadrati, 4% per i locali con una superficie tra i 100 e i 300 metri quadrati e 5% per quelli fino a un massimo di 100 metri quadrati.

"Grazie a un nostro emendamento al decreto salva-casa si supera l'annoso problema della doppia conformità edilizia le cui pratiche intasano gli uffici comunali di tutta Italia. Non solo per le difformità parziali, come scritto nel provvedimento, ma grazie all'emendamento anche per quelle sostanziali", ha scritto in una nota il deputato leghista Gianpiero Zinzi, primo firmatario dell'emendamento. La sanatoria prevista dal piano di Salvini infatti, si propone di superare il principio della doppia conformità, che non consente di regolarizzare quelle difformità sanabili dalla legislazione dell'epoca ma vietate da quella attuale.

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