La reazione di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia contro l’inchiesta su Gioventù Nazionale si basa su una strategia piuttosto semplice: rimbrottare, più o meno blandamente, il movimento giovanile sul merito, per poi attaccare i giornalisti sul metodo, parlando di violazioni deontologiche, mancato rispetto della privacy e perfino di attacchi ai diritti politici. Il vittimismo retorico si unisce così ad accuse in giuridichese, che vanno confutate per giungere a una conclusione già chiara a chiunque conosca il diritto, i diritti e il giornalismo: l’inchiesta di cui si discute è giuridicamente legittima, oltre che sostanzialmente opportuna.
Il giornalismo ha limiti? Certo!
Partiamo dalle basi: il giornalismo si basa su un diritto (e su un dovere, come vedremo), ossia quello di esprimersi liberamente. Questo diritto è tutelato non solo dalla Costituzione, all’articolo 21, ma anche dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’articolo 11 della Carta di Nizza.
Come ogni libertà, però, anche il diritto di cronaca ha dei limiti, che la Corte di Cassazione ha spiegato e ribadito in più occasioni: verità, continenza, pertinenza.
L’informazione giornalistica deve allora essere vera, deve essere comunicata con un linguaggio adeguato, senza trascendere in insulti, allusioni o espressioni offensive, e deve riguardare notizie di interesse pubblico. Questa è la teoria, da applicare alla pratica.
Tolte le prime accuse di frasi estrapolate e video rimaneggiati, nessuno dubita della verità di quanto denunciato nell’inchiesta su GN. Quanto alla continenza, le uniche offese contenute nei video sono quelle fieramente recitate da diversi aderenti a Gioventù Nazionale. È quindi sulla pertinenza, ossia sull’interesse pubblico alla divulgazione della notizia, che si soffermano le critiche della destra al potere, con un appello (pretestuoso) al diritto alla privacy.
La confusione tra denuncia oggettiva e privacy soggettiva
Per capire se ci sia o meno un interesse pubblico nell’inchiesta occorre guardare al focus della denuncia giornalistica, che non riguarda le personali opinioni politiche di questo o quel giovanissimo militante, ma il fatto che nel movimento giovanile legato a Fratelli d’Italia, partito al governo, fondato dall’attuale presidente del Consiglio, ci siano idee fasciste, esibite con saluti romani, commenti antisemiti, cori neonazisti. Ed è questo un fatto meritevole di attenzione, di interesse pubblico.
La denuncia dell’inchiesta è quindi oggettiva, ossia su un fatto, commesso da una indistinta pluralità di soggetti. La maggior parte di questi soggetti restano, per l’appunto, una indistinta pluralità: le immagini originali della giornalista sotto copertura proteggono l’identità individuale delle persone coinvolte. Gli unici soggetti di cui viene fatto il nome non sono anonimi militanti del movimento giovanile, ma dirigenti di Gioventù Nazionale, in stretto contatto con importanti esponenti di Fratelli d’Italia e con prospettive di crescita nel partito al governo. Che la dirigenza del gruppo giovanile sia parte integrante, quando non diretta organizzatrice, di esibizioni fasciste è un fatto di interesse pubblico, una notizia che merita di essere diffusa.
L’interesse pubblico non è per forza di rilievo penale
Nonostante l’organizzazione para-partitica, diversi difensori di Gioventù Nazionale e di Fratelli d’Italia si affrettano a garantire che, comunque, le esibizioni cameratesche denunciate nell’inchiesta non costituiscono apologia di fascismo, né si configurano come un tentativo di riorganizzazione (costituzionalmente vietata) del disciolto partito fascista. Lo stesso consigliere giuridico di Giorgia Meloni, Francesco Saverio Marini, in un’intervista al Corriere, esclude che possano configurarsi reati e sostiene comunque che, in caso di attività criminale, "interviene la magistratura. L'informazione si deve fermare fuori."
Ma l’interesse pubblico non deriva mica soltanto dai reati: se così fosse, non dovremmo nemmeno commentare le dichiarazioni dei politici, o l’approvazione di leggi, o il raggiungimento di accordi sociali, dal momento che sono tutte questioni che non hanno un rilievo penale. La cronaca non è infatti solo crimine ed è l’importanza per la pubblica opinione a rendere tale una notizia: il furto di una bicicletta è certo un reato, ma è meno interessante, per un giornale che intenda fare informazione, di quanto emerso nel movimento giovanile del partito di governo, anche qualora quel fascismo esibito non costituisca reato.
La scriminante dell’esercizio del diritto vale anche per quello di cronaca
Dal diritto penale, però, arriva un’argomentazione giuridica che merita di essere citata. L’articolo 51 del codice penale prevede infatti una scriminante, che stabilisce che l’esercizio di un diritto, così come l’adempimento di un dovere, "esclude la punibilità". In presenza di questa causa di giustificazione, quello che all’apparenza sarebbe un fatto penalmente rilevante (cioè un reato) risulta invece lecito: organizzare un corteo può apparire come reato di blocco stradale (nella nuova versione salviniana), se non si tiene conto del diritto di riunione, costituzionalmente tutelato; o, ancora, astenersi dal lavoro, per spingere gli imprenditori ad accettare e concedere un miglioramento delle condizioni di lavoro, può sembrare la coercizione alla base del reato di violenza privata, ma è invece perfettamente lecito, dal momento che la Costituzione all’articolo 40 garantisce ai lavoratori il diritto di sciopero.
Allo stesso modo, quando la diffusione della notizia rispetta i citati criteri di verità, continenza e pertinenza, la lesione della reputazione o la violazione della privacy sono, al più, effetti collaterali: nell’esercizio del diritto di cronaca non è commesso né il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), né quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).
La libertà di espressione tra spazio pubblico e privato
Proprio sulla tutela della vita privata e della riservatezza si concentrano molti degli attacchi contro il giornale. Alla base di queste aspre critiche c’è una concezione piuttosto opportunistica della libertà di espressione, che viene mischiata alla tutela della riservatezza e della segretezza, così creando una confusione con cui si pretende il diritto di affermare nefandezze senza predersene la responsabilità.
Per capire il trucco del ragionamento bisogna precisare che le libertà comprendono sia una dimensione positiva, sia una dimensione negativa. Si ha il diritto di iscriversi a un sindacato o a un partito, ma anche il diritto di non aderirvi; si può scioperare come non scioperare; manifestare o non manifestare; esprimere un’opinione o tacere.
L’esercizio di una libertà è una facoltà assegnata agli individui: la ragione per cui si decide di non esprimere un’opinione, di non iscriversi a un partito, di non aderire a uno sciopero, di non partecipare a un corteo, non è, in sé, sindacabile, perché riguarda lo spazio privato della coscienza dell’individuo. Ma l’uso che si fa di una libertà può invece avere un risvolto attivo, perché si esprime in una dimensione sociale, con delle conseguenze, per quanto limitate da un complesso equilibrio di posizioni giuridiche soggettive: il lavoratore in sciopero non può essere licenziato ma non viene retribuito, l’aderente a un partito o a un sindacato, al di fuori delle tutele antidiscriminatorie garantite, risponde delle idee politiche che incarna. E chi esprime un’opinione, esercitando la sua libertà di espressione, rivendica una posizione, afferma una tesi, ma se ne deve assumere la responsabilità. L’espressione del pensiero non è infatti una libertà unidirezionale, una performance insindacabile, ma è una modalità di relazione, in cui l’opinione esce dallo spazio privato della coscienza per entrare in una dimensione collettiva, grande o piccola che sia.
Se così non fosse, non dovrebbe esistere il reato di diffamazione, quando l’offesa avvenisse in assenza della vittima e in una dimensione ristretta: se in un teatro, davanti a una platea di invitati, ci si mettesse a insultare e accusare falsamente qualcuno, si potrebbe forse rivendicare la segretezza delle affermazioni espresse davanti a una collettività, per quanto piccola possa essere?
Diritti politici e partiti: la mancata attuazione della Costituzione
Un rimprovero ancor più severo viene mosso dal consigliere giuridico di Giorgia Meloni, che, nella citata intervista al Corriere, sostiene che «Nessuna attività giornalistica si deve spingere fino a partecipare segretamente alla vita di un partito o di un'associazione politica». L’inchiesta, secondo il giurista (tra gli estensori della riforma sul premierato), metterebbe in pericolo i diritti politici, la tutela delle regole democratiche, il funzionamento dei partiti.
Nel citare la Costituzione, e la tutela che essa assegna ai partiti, si omette però un dettaglio non trascurabile: nonostante i dibattiti nell’Assemblea Costituente, e le discussioni degli anni successivi, non è mai stata approntata una disciplina speciale che definisse i partiti politici, che tuttora utilizzano la forma giuridica di associazioni e a cui si applicano le norme generali del codice civile.
La tutela costituzionale è quindi soltanto quella dell’articolo 49, secondo cui "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". Questa affermazione però non è un diritto del gruppo partitico, ma si configura come una libertà per i singoli individui di aderire a un’associazione di partito, senza che questa venga definita costituzionalmente, se non per il metodo democratico e per la funzione politica.
Le uniche previsioni relative ai partiti politici riguardano le forme di finanziamento e la trasparenza sulle elargizioni ricevute e sulle biografie dei candidati: una disciplina opposta rispetto alla pretesa di totale segretezza che viene rivendicata di fronte alle immagini dell’inchiesta.
L’inganno è rilevante solo se c’è vizio di volontà
Sullo sfondo di accuse e critiche c’è quella di aver ingannato i militanti di Gioventù Nazionale, convinti di accogliere una giovane di idee liberali, collaboratrice (non retribuita) di un giornale di destra. Ma davvero è obbligatorio presentarsi sempre con la propria reale identità?
Da un punto di vista logico (e deontologico), non ci sarebbe giornalismo undercover, sotto copertura, se esistesse un obbligo assoluto di presentarsi sempre e solo con le proprie generalità e le proprie reali opinioni. "I «Sieg Heil» nazisti, le mani tese nel saluto romano, i «Duce, Duce!», i coretti fascisti, gli schifosi discorsi xenofobi e antisemiti sarebbero mai venuti alla luce davanti ad un taccuino o ad una telecamera? La domanda è retorica, la risposta è scontata: assolutamente no", scrive Ciro Pellegrino.
Ma anche da un punto di vista giuridico, usare generalità false non configura necessariamente un illecito o un reato. Gli unici soggetti verso cui si ha l’obbligo di identificarsi sempre secondo verità sono i pubblici ufficiali, in ragione dell’articolo 4 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza (e, qualora non lo si faccia, si incorre nel reato di falsa attestazione, di cui all’art. 495 c.p.).
La fiducia dei privati cittadini non è però priva di tutela: le dichiarazioni false sulla propria identità o sul proprio stato sono punite dall’art. 494 c.p. con il reato di sostituzione di persona. Ma è questo il caso? No.
Perché si configuri il reato di sostituzione di persona non basta che ci si presenti con informazioni false, ma occorre che queste informazioni siano tali da indurre in errore l’interlocutore. Se ci si presenta come proprietari di qualcosa, per vendere a un ignaro acquirente, se ci si spaccia per agenti di polizia, per obbligare qualcuno a fare qualcosa, se, insomma, le informazioni sull’identità inducono qualcuno a fare qualcosa che non avrebbe fatto senza la bugia, si configura il reato in questione.
Allora la domanda da porsi è: se la giornalista sotto copertura non ci fosse stata, i saluti romani, i «Sieg Heil» nazisti, i discorsi antisemiti ci sarebbero stati comunque? La domanda è retorica, la risposta è scontata: assolutamente sì. Senza l’inganno, i fatti si sarebbero svolti lo stesso, a mancare sarebbe stata solo la testimonianza della loro sussistenza.
La funzione del giornalismo è un dovere costituzionale a tutela della democrazia
Torniamo quindi al principio, alle basi: l’informazione non è solo un diritto, è anche un dovere. Se il diritto discende dalla libertà di espressione, di veicolare idee, di divulgare pensieri, affermata dall'articolo 21 della Costituzione, il dovere di dare testimonianza, di svelare segreti, di denunciare misfatti si lega strettamente all’articolo 1 e al suo assegnare la sovranità al popolo.
Il popolo è infatti sovrano solo se è pienamente consapevole, se riceve una puntuale, corretta, completa informazione, senza la quale non può esercitare effettivamente il potere della (e il diritto alla) sovranità. A spiegarlo così non sono solo cronisti coraggiosi o editorialisti orgogliosi: è la Corte di Cassazione ad averlo chiarito, a chiare lettere, con la sentenza 16236 del 2010.
Ribadiamo ancora, allora, in conclusione. Un’inchiesta che denuncia fatti veri e di interesse pubblico è un lavoro giuridicamente legittimo, oltre che sostanzialmente opportuno. L’informazione è un diritto e un dovere, il giornalismo ha una funzione democratica, strettamente legata alla sovranità popolare, che può essere esercitata solo se il popolo è consapevole e informato. E, in ogni caso, la sovranità popolare non è un potere assoluto, assegnato a una maggioranza, ma si esercita "nelle forme e nei limiti della Costituzione". E la Costituzione italiana, è il caso di ricordarlo, è antifascista.