Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato: la decisione arriva dopo un anno di sospensione del processo, durante il quale il Parlamento avrebbe dovuto approntare una disciplina che tenesse conto dei problemi rilevati. La soluzione raggiunta dalla Consulta si scontra allora con l’inazione della politica sul tema: la sentenza, pur escludendo l’incriminazione per particolari casi di aiuto al suicidio, lascia irrisolte diverse questioni, dall'effettività del diritto alla possibilità di obiezioni di coscienza.
Il caso Dj Fabo e la sospensione del giudizio
La pronuncia della Corte analizza il reato di aiuto al suicidio a partire dalla vicenda relativa alla morte di Fabiano Antoniani, più conosciuto come Dj Fabo, rimasto tetraplegico e cieco dopo un incidente. Fabo non poteva camminare né usare le braccia, non poteva vedere, né alimentarsi da solo, né lavarsi o prendersi cura del suo corpo, ma poteva provare dolore fisico ed era giuridicamente capace di agire. Aveva preso contatto con una clinica elvetica per porre fine alla sua vita. La sua scelta di suicidio era ferma e consapevole ma, per le sue condizioni, non avrebbe potuto metterla in atto da solo. Aveva quindi chiesto aiuto a Marco Cappato, che aveva acconsentito ad accompagnarlo in Svizzera, dove Fabo aveva azionato da solo, con la bocca, lo stantuffo per l’iniezione del farmaco letale. Tornato in Italia, Marco Cappato si costituisce e si sottopone al processo, poi sospeso per il rinvio alla Corte Costituzionale.
Innanzitutto, la Consulta riconosce il primato del Parlamento rispetto alla decisione sulle norme: il potere legislativo spetta alle Camere, dunque a loro, con un’ordinanza di sospensione e di monito del settembre 2018, si rivolge la Corte, chiedendo l’intervento legislativo e individuando problemi e possibili soluzioni, che tuttavia non possono essere garantite da una pronuncia giurisprudenziale. Il giudice avrebbe potuto infatti dichiarare legittimo il reato in questione, così però finendo per punire severamente anche il semplice aiuto materiale alla ferma e autonoma volontà altrui, o, in alternativa, avrebbe potuto dichiarare il reato incostituzionale, così lasciando però prive di tutela persone vulnerabili che potrebbero diventare vittime di suicidio assistito senza una adeguata verifica della loro effettiva volontà e della consapevolezza circa le alternative terapeutiche. A settembre 2019 si sarebbe dovuto riaprire il procedimento davanti alla Corte, per la valutazione della legittimità costituzionale del reato sulla base delle riforme introdotte dal legislatore, riforme che però non ci sono state. In un anno il Parlamento non è giunto nemmeno a un testo unificato: i disegni di legge sul tema si sono arenati in commissione.
La decisione di ricalcare le norme in materia di biotestamento
Con i problemi etici e giuridici, ma senza una disciplina moderna prevista dal Parlamento, la Consulta decide per l’illegittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio, segnalando i limiti della dichiarazione di incostituzionalità e le procedure necessarie perché il reato non sia punibile. Il supporto, morale o materiale, al suicidio resta infatti una condotta incriminabile proprio per garantire tutela alle persone vulnerabili che potrebbero essere indotte a porre fine alla propria esistenza senza un’effettiva volontà. La questione è però diversa nei casi previsti dalla legge sul biotestamento, cioè la legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, secondo cui il paziente può richiedere l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sedazione profonda continua: il diritto al rifiuto delle terapie, anche se salvavita, è riconosciuto alle persone capaci di agire, dopo aver ricevuto informazioni sulle conseguenze della decisione e con l'assistenza servizi di assistenza psicologica.
Con la decisione della Corte sul caso Cappato si dichiara l’illegittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio per i casi di persone affette da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche intollerabili, tenute in vita con trattamento di sostegno vitale ma capaci di prendere decisioni libere e consapevoli: in questo caso, l’agevolazione dell’esecuzione del proposito di suicidio non è punibile, purché "le condizioni e modalità di esecuzione siano verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente".
Innanzitutto, quindi, si fa riferimento alle procedure previste in tema di interruzione delle terapie, di cui si parla nella legge sul biotestamento (legge 219/2017). Il personale medico deve valutare l’effettiva volontà del paziente, la sua capacità di agire. Deve assistere il paziente, valutandone con apposite misurazioni il livello di dolore, e prospettare chiaramente gli sviluppi della patologia e le conseguenze della scelta di interrompere i trattamenti sanitari: deve essere garantita al paziente l’assistenza psicologica e la possibilità di cambiare idea e desistere dal proposito di lasciarsi morire. Deve inoltre essere garantito l’accesso alle cure palliative: è la stessa Corte, peraltro, a segnalare il parere del Comitato nazionale per la bioetica, che denuncia la presenza di "molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale dell’offerta del SSN, e nella mancanza di una formazione specifica nell’ambito delle professioni sanitarie" nel garantire l’effettiva offerta di cure palliative e terapia del dolore, prescritti invece come diritto del malato, tanto da essere comprese nei livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario. Queste stesse procedure (valutazione dell’effettiva volontà, esposizione chiara delle conseguenze, assistenza psicologica, accesso a cure palliative) non devono riguardare solo i casi di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e sedazione profonda continua, ma anche i casi in cui il paziente con patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili ma capace di agire, decida di porre fine alla sua esistenza in maniera attiva e non passiva.
Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale.
Il problema dell’obiezione di coscienza: il diritto all’autodeterminazione è effettivo?
Il tema resta delicato: da un lato, la tutela del valore della vita, diritto fondamentale e presupposto, dall’altro, il principio di autodeterminazione, cioè la scelta di poter disporre di sé in piena libertà. A complicare la dicotomia, restano le questioni relative alla vulnerabilità della persona nelle situazioni di bisogno, agli interessi (e ai conflitti di interessi) in gioco, agli sviluppi della tecnologia medica, alla bioetica. In assenza di una disciplina normativa, la Corte è dovuta rimanere nell’ambito del diritto penale, con tutti i limiti che questo approccio impone: si esclude infatti la punibilità del reato di aiuto al suicidio in particolari casi, sulla base del principio di ragionevolezza e coerenza dell’ordinamento, ma non si può affermare, se non implicitamente e in teoria, il diritto a vedersi riconosciuto supporto nel congedo dall’esistenza. Tanto meno viene garantita l’effettività della tutela di questo diritto.
Per evitare abusi e induzioni al suicidio, si demanda al servizio sanitario nazionale la valutazione delle condizioni di gravità e volontà e l’esecuzione delle procedure di fine vita, con l’intervento dei comitati etici territorialmente competenti.
La sentenza della Consulta si limita – e non potrebbe fare altrimenti – a escludere la punibilità del reato per i casi in cui un medico decida di assecondare la legittima volontà di un paziente, in presenza dei requisiti di legge. Ma non prevede – né potrebbe prevedere – una procedura per richiedere e ottenere il rispetto di tale volontà.
La Corte precisa infatti, in tema di obiezione di coscienza, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato di cui all’art. 580 del codice penale "si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato".
Pur importante dal punto di vista penale, quindi, la sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato non risolve la situazione delle persone che, con una patologia irreversibile, vittime di sofferenze intollerabili ma capaci di agire, esprimano la volontà di porre fine alla propria esistenza in un modo più rapido di quello derivante dall’interruzione delle terapie di sostegno vitale e dalla sedazione profonda continua. E, ancora una volta, la Consulta richiama il Parlamento al suo ruolo:
Questa Corte non può fare a meno, peraltro, di ribadire con vigore l’auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati.
Al contrario dei giudici, infatti, il legislatore ha il potere di garantire questa libertà, prendendosi la responsabilità di decidere, di affermare diritti e di prevedere le modalità per il loro rispetto.