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Referendum costituzionale 20 e 21 settembre 2020

Perché al referendum sul taglio dei parlamentari non c’è il quorum

Il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre non prevede un quorum. Il che vuol dire che il voto sarà valido indipendentemente dall’affluenza alle urne. Vediamo che cos’è il quorum, quando viene previsto e perché non ci sarà per questo voto referendario.
A cura di Stefano Rizzuti
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Il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre sul taglio del numero dei parlamentari non prevede un quorum. Questo vuol dire che per confermare (o rigettare) la riforma che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, approvata in doppia lettura dal Parlamento, non è necessario che venga raggiunto un numero minimo di votanti. La riforma verrà confermata nel caso in cui i Sì siano più dei No, indipendentemente da quante persone si recheranno alle urne. Allo stesso modo, se i No saranno più dei Sì il taglio dei parlamentari verrà a cadere e si resterà, dunque, con 945 tra senatori e deputati. La riforma, infatti, prevede che i deputati passino da 630 a 400, mentre i senatori da 315 a 200, per un totale di 345 parlamentari in meno. Per approvare la riforma, come detto, non serve però raggiungere il quorum: vediamo cos’è e perché non è previsto.

Cos’è il quorum

Il termine quorum indica il numero di partecipanti che devono esserci per rendere valida una votazione. Il termine è di derivazione latina, significa “dei quali” e proviene dalla frase “quorum maxima pars”, che sta a rappresentare il numero legale, la maggioranza. Ovvero degli istituti ancora esistenti negli organi e nelle decisioni collegiali. Storicamente, come spiega la Treccani, in Italia il termine è stato introdotto nell’Ottocento, seguendo una prassi parlamentare già applicata in Inghilterra e Francia, attraverso la quale si stabiliva che servisse la partecipazione di un numero minimo di membri (la metà, due terzi o altre opzioni) per poter deliberare.

Perché al referendum sul taglio dei parlamentari non c’è quorum

Il referendum confermativo, così come lo è quello sul taglio del numero dei parlamentari, non prevede un quorum. Si conteggiano, dunque, i soli voti validi espressi dagli elettori, indipendentemente da quale sia la maggioranza degli aventi diritto. Un procedimento diverso rispetto al referendum abrogativo, con il quale si decide di abrogare una legge. Il confermativo, invece, non fa altro che decidere se confermare o meno una riforma già approvata in Parlamento senza la maggioranza qualificata dei due terzi.

Il referendum abrogativo è disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione, nel quale si specifica che “la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto”. Il quorum, appunto. Diversamente, il referendum costituzionale è disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione, riguardante le leggi di revisione costituzionale. Queste leggi sono “sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o cinque assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”. Si parla, dunque, solo di voti validi, senza riferimenti alla maggioranza degli aventi diritto.

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