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Il decreto Salva Casa è legge, via libera al Senato: cosa cambia per sanatorie e abusi, le regole e novità

Il dl Salva-casa è legge. Via libera del Senato alla normativa voluta da Matteo Salvini, che introduce importanti novità in materia di sanatoria edilizia e urbanistica. Dai cambi di destinazione d’uso ai requisiti di abitabilità, vediamo tutte le novità del provvedimento.
A cura di Giulia Casula
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Con 106 a favore, 68 contrari e 1 astenuto, il Senato ha dato l'ok al decreto Salva-casa, su cui il governo aveva posto la fiducia. Il provvedimento voluto da Matteo Salvini si propone di consentire la messa in regola di piccole difformità e abusi all'interno delle proprie abitazioni. Il decreto, già approvato alla Camera, è stato convertito in legge dopo un iter lampo che fissava al 28 luglio la data ultima per il via libera.

In fase di esame il decreto ha poi subito alcune modifiche, rispetto alla prima versione varata in Cdm, che hanno allargato le maglie della sanatoria anche alle variazioni essenziali, con interventi in materia di cambi di destinazione d'uso, requisiti di abitabilità, abusi edilizi e tolleranze costruttive. Niente da fare per la norma salva-Milano, rimasta fuori dal provvedimento.

"Il decreto Salva-casa è finalmente legge! Grazie all'approvazione finale in Senato, oggi entra in vigore una misura fortemente voluta dalla Lega a tutela della case degli italiani: taglio della burocrazia, liberazione degli uffici comunali da milioni di pratiche, restituzione ai cittadini del pieno possesso delle loro proprietà. Ne sono orgoglioso. Una bella giornata!", ha scritto entusiasta su X il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Via libera alla sanatoria delle variazioni essenziali

Il piano salva-Casa consentirà di mettere in regola non solo le difformità parziali e le piccole irregolarità, ma anche le variazioni essenziali, cioè quelle modifiche che intervengono in maniera più rilevante rispetto al progetto iniziale. Queste potranno essere sanate a condizione, però, che gli interventi siano stati realizzati contemporaneamente al rilascio dell'autorizzazione a procedere con i lavori e che rispettino sia le norme attuali che quelle vigenti all'epoca della realizzazione.

Altre semplificazioni riguardano gli interventi realizzati prima del 1977, cioè quelli realizzati prima dell'entrata in vigore della legge Bucalossi, che ha riorganizzato la disciplina normativa in materia di edificabilità dei suoli. Nel caso di piccole difformità la sanatoria sarà ammessa tramite il pagamento di una sanzione pecuniaria e la presentazione della Scia.

Come cambiano i requisiti di abitabilità per i mini appartamenti

Novità anche in materia di requisiti di abitabilità. Il decreto non stravolge la disciplina ma consente di rendere abitabili anche i mini locali. In sostanza, l'abitabilità sarà riconosciuta anche ai locali con una superficie fino a 28 metri quadri (che scende a 20 se l'appartamento è abitato da una sola persona) e un'altezza di 2,40 metri. Finora la normativa vigente fissava a 2,70 l'altezza minima richiesta per i soffitti.

In questo modo anche i mini appartamenti potranno essere considerati abitabili, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari. Restano valide le deroghe esistenti per alcuni spazi della casa come corridoi, disimpegni o ripostigli.

Per quanto riguarda i sottotetti, il loro recupero sarà consentito, secondo le procedure legislative regionali, purché siano rispettati i limiti di distanza previsti al momento della costruzione dell'edificio e che non siano state apportate modifiche rispetto all'area come delimitata dalle pareti perimetrali e all'altezza massima consentita dal titolo.

Le novità previste per i cambi di destinazione d'uso

Cambiano le norme per i cambi di destinazione d'uso. Attraverso la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) saranno ammessi sia i cambi di destinazione d'uso senza opere che quelli con opere rientranti nell'edilizia libera. Per seminterrati e piani terra, il decreto subordina il cambio di destinazione d'uso al rispetto delle norme regionali che prevedono i casi in cui i Comuni possa dare l'autorizzazione in specifiche aree.

Tolleranze fino al 6% sotto i 60 metri quadri

Per gli interventi realizzati fino al 24 maggio di quest'anno, il provvedimento porta fino al 6% (per gli appartamenti sotto i 60 metri quadri) le tolleranze costruttive, cioè lo scostamento tra le misure autorizzate dal progetto e quelle effettivamente realizzate.

Le tolleranze possono riguardare altezza, cubatura, differenze rispetto alla superficie coperta o all'altezza. In sostanza il decreto prevede una tolleranza fino al 3% per gli immobili tra i 300 e i 500 metri quadri, al 4% per le superfici comprese tra 100 e 300 metri quadri, 5% tra 60 e 100 metri quadri, fino al 6% per i piccoli appartamenti.

Le nuove regole su edilizia libera e abusi da sanare

Tra le opere realizzabili in edilizia libera, cioè quelle realizzabili senza che si debbano chiedere autorizzazioni, rientreranno anche le pergole bioclimatiche, purché rispettino alcuni requisiti: telo retrattile, collegamento all'abitazione, assenza di uno spazio "stabilmente chiuso", scarso impatto visivo e ingombro.

Oltre alle pergole anche le vetrate panoramiche amovibili (Vepa)  ma non nei porticati su cui c'è un diritto di uso pubblico o che si affacciano su uno spazio pubblico.

Altre agevolazioni riguardano parti comuni dei condomini, in cui si potranno effettuare interventi indipendentemente dalla regolarità del singolo appartamento e viceversa. Si allungano poi, le tempistiche per realizzare la messa in regola degli abusi: ci sarà tempo fino a 8 mesi per farlo nel caso in cui siano necessità economiche o problemi di salute del proprietario.

Quanto costerà regolarizzare un abuso con il Salva-casa

Per regolarizzare un abuso, la procedura semplificata introdotta dal dl Salva-casa prevede il pagamento di un'oblazione. che verrà calcolata dagli uffici comunali senza passare tramite l'Agenzia delle Entrate. Se l'intervento è soggetto a oneri l'importo sarà pari al doppio del contributo di costruzione raddoppiato del 20%. Nel caso in cui non lo sia invece, il richiedente dovrà versare il contributo incrementato del 20%.

Nessun incremento è previsto per quei lavori che si adeguano al principio della doppia conforme, cioè che rispettano sia la normativa attuale che quella vigente all'epoca in cui sono stati fatti gli interventi.

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