Ok a ddl su Pmi, cos’è la staffetta generazionale per favorire le assunzioni dei giovani fino a 34 anni
Il Consiglio dei ministri di oggi ha appena approvato, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il primo disegno di Legge annuale sulle Pmi, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, incentivando l'aggregazione, l'innovazione del sistema produttivo e l'accesso al credito.
Tra gli interventi principali, spiega il Mimit, ci sono i ‘Mini Contratti di Sviluppo' per il settore Moda, le Centrali consortili per coordinare le filiere produttive e nuovi incentivi fiscali per le reti d'impresa. Vengono poi promossi il ricambio generazionale con assunzioni agevolate di giovani, la tutela della concorrenza con norme contro le false recensioni online su turismo e ristorazione e il riordino della disciplina dei Confidi per semplificare l'accesso al credito.
Come funziona la staffetta generazionale
In pratica, per il biennio 2026-2027 sarà in vigore un provvedimento che include il principio di staffetta generazionale nelle Pmi: negli ultimi due anni di lavoro prima della pensione i lavoratori possono richiedere una diminuzione dell'orario di lavoro tra il 25 e il 50% del totale, a condizione che contestualmente l'azienda assicuri l'assunzione di un under 34.
Dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso datori di lavoro privato che occupano fino a 50 dipendenti – con anzianità contributiva precedente al 1 gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire entro il 1 gennaio 2028 l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata – possono accedere fino alla prima data utile di decorrenza della pensione al regime di incentivo al part-time. I lavoratori hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con riduzione dell'orario compresa tra un minimo del venticinque e un massimo del cinquanta per cento, a tal fine concordando con il datore di lavoro le modalità di espletamento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto è riconosciuto, specifica il testo, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nei limiti della spesa autorizzata con decorrenza dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La decontribuzione si considera non imponibile ai fini fiscali.