Dpcm novembre: quali Regioni in Italia saranno zona gialla, arancione e rossa
L'entrata in vigore del nuovo Dpcm, firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dividerà l'Italia in tre aree: le zone "gialle" o "verdi"; le zone "arancioni", quelle Regioni (province o comuni) che si trovano in uno scenario di tipo tre con un livello di rischio alto; le zone rosse che ha sempre un livello di rischio alto, ma si trovano nello scenario di tipo quattro. I diversi scenari, che diventeranno fondamentali per comprendere il colore delle varie zone, sono stabiliti dal documento "Prevenzione e risposta al Covid-19" dell'Istituto superiore di sanità. Non si tratta solo dell'indice Rt, come ha spiegato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, ma di 21 indicatori, tra cui la capacità di tracciamento, di risposta del sistema sanitario, e non solo la circolazione del virus.
Quali sono le zone gialle
Le misure del nuovo Dpcm sono sempre più stringenti in base al colore della zona, tutta l'Italia sarà sottoposta dal 5 novembre alle restrizioni dell'area "gialla": coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina, centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi (fine settimana), 100% di didattica a distanza alle scuole superiori di secondo grado (licei, tecnici e professionali), chiusi musei e mostre e trasporto pubblico al 50% della capienza. Le Regioni che saranno zona "gialla" sono: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Marche Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano, Emilia Romagna.
Quali sono le zone arancioni
Se una Regione (o parte di essa) si trova in una "situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo", diventerà "arancione". Le conseguenze immediate sono il divieto di ogni spostamento tra Comuni, in entrata e in uscita dalla zona interessata, salvo che per motivi strettamente necessari, lavorativi, scolastici o di salute. Sospese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie), con la possibilità dell'asporto e delle consegne a domicilio. Secondo il documento che la redazione di Fanpage.it ha potuto visionare e verrà reso ufficiale nelle prossime ore, le Regioni in Italia che saranno sottoposte a queste misure nei prossimi giorni sono: Puglia e Sicilia.
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Cosa succede nelle zone rosse
Le aree che si trovano nello scenario 4 dell'Iss, con una "situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo", saranno considerate "rosse". In aggiunta alle misure prese nelle zone arancioni, gli spostamenti saranno vietati se non per motivi di salute, lavoro, scuola o necessità. Negozi chiusi con l'eccezione di supermercati, farmacie, edicole e tabacchi. L'attività scolastica sarà garantita in presenza fino alla prima media, dalla seconda in poi verrà svolta a distanza. Sospese le attività di servizio alla persona, escluse quelle presenti nell'allegato 24 al Dpcm che, al momento, non è stato pubblicato. Secondo lo stesso documento, visionato da Fanpage.it, le Regioni e zone ad alto rischio che potrebbero diventare "rosse" nei prossimi giorni sono: Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta e Calabria.
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. dd). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
QUI le limitazioni nelle zone gialle
QUI le limitazioni nelle zone arancioni
QUI quelle nelle zone rosse che vanno in lockdown
QUI la lista delle attività/negozi che resteranno aperti nelle aree rosse
QUI la decisione per barbieri e parrucchieri
QUI la decisione per le librerie
QUI il testo integrale del Dpcm