Come vi abbiamo raccontato, la legge 67 del 2014 prevedeva la delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati. Ne era nato un acceso dibattito, che aveva evidenziato opinioni e posizioni di diverso tipo, ma anche le classiche strumentalizzazioni, con allarmismi e ampia produzione di bufale intorno alla “depenalizzazione dei reati” da parte del Governo Renzi. Nella lettura di alcune forze di opposizione e della quasi totalità dei siti della cosiddetta "controinformazione", sembrava di essere di fronte a una sorta di indulto mascherato, con una marea di reati, anche gravissimi (“Provate un attimo ad immaginare come dobbiamo sentirci noi poliziotti nel pensare che un omicidio colposo, furto, le percosse, il maltrattamento di un animale, la truffa, gli atti osceni, o una omissione di soccorso anche fatte sotto i nostri occhi possono non essere più oggetto di condanna penale”, scriveva sul blog di Grillo un preoccupatissimo Giorgio Innocenzi, segretario nazionale del Consap). Niente di tutto ciò, o quasi, corrispondeva a realtà.
Per la verità, un minimo di chiarezza avevamo provato a farla, anticipando quello che sarebbe stato il contenuto dei decreti legislativi che il Governo avrebbe dovuto presentare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. Ora, peraltro in extremis rispetto alla tempistica, l’esecutivo ha provveduto a trasmettere gli schemi di decreto alla Presidenza della Camera; a questo punto bisognerà attendere solo i pareri delle Commissioni (che hanno 30 giorni di tempo) prima che le norme diventino effettive.
Quali reati NON saranno depenalizzati
Come spiega nel dettaglio una nota del centro studi del Senato, l’articolo 2 della legge 67 del 2014 delegava appunto il Governo a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, della multa o dell’ammenda. La depenalizzazione era esclusa, in linea di principio, per alcuni casi:
- reati in materia edilizia e urbanistica
- reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio
- reati in materia di alimenti e bevande
- reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- i reati in materia di sicurezza pubblica
- reati in materia di giochi d’azzardo e scommesse
- reati in materia di armi ed esplosivi
- reati in materia elettorale e di finanziamento dei partiti
- reati in materia di proprietà intellettuale e industriale.
E infatti il decreto legislativo recepisce questa indicazione stabilendo che “non costituiscono reato, ma illeciti amministrativi, tutte le fattispecie attualmente punite con la sola pena pecuniaria”; nel caso in cui ci si trovi in presenza della previsione di pene detentive per le sole aggravanti, resta depenalizzata la fattispecie di reato di base, ma l’aggravante diventa una “autonoma fattispecie di reato”.
Lo schema di decreto poi, ha provveduto a eliminare dall’elenco dei reati depenalizzati, oltre a quelli oggetto di materie espressamente “vietate” nella legge delega, una serie ulteriore di fattispecie:
A questo elenco bisogna aggiungere altri reati contenuti nel testo unico sull'immigrazione, tra cui: contraffazione o utilizzo di documenti contraffatti, immigrazione clandestina (sì, il reato c’è ancora), favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reingresso dopo espulsione, impiego di immigrati clandestini.
Restano reati penali anche quelli disciplinati dal TU stupefacenti. Il Governo ha infatti deciso di non utilizzare la delega e dunque restano le pene detentive per la coltivazione senza autorizzazione di piante da cui si ricavano sostanze stupefacenti.
Quali reati sono stati depenalizzati dal Governo Renzi
L’elenco degli articoli del codice penale oggetto della depenalizzazione (dunque trasformati in semplici illeciti amministrativi) è consultabile qui. Ecco alcuni di quelli che meritano una particolare considerazione:
- Atti osceni: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000; reclusione da 4 a mesi a 4 anni se commesso nelle vicinanze di luoghi frequentati da minori
- Pubblicazioni e spettacoli osceni: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale): sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000, che sale a 18mila in caso di informazioni mendaci
- Abuso della credulità popolare: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000
- Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000
- Turpiloquio: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro
- Violazione della legge sul diritto d’autore (noleggio o cessione di opere tutelate da copyright, ad esempio): sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro
- Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro: sanzione amministrativa se importo omesso non è superiore a 10.000 euro
Vale la pena di sottolineare, infine, che l’articolo 8 dello schema interviene anche per mettere ordine sulla questione delle “norme transitorie”, ovvero sulla applicabilità della nuova disciplina. Le nuove sanzioni sono dunque applicabili anche “alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile”. La sola differenza è che “in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato”.
NB: Un ragionamento diverso va fatto per la "non punibilità per particolare tenuità del fatto". In questo caso, il Governo ha determinato i criteri oggettivi che possano portare alla non procedibilità per particolare tenuità del delitto commesso:
- la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo;
- la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole)
Detto in soldoni: "In poche parole si tratta di consentire “una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto”, evitando che si continui il processo “laddove la sanzione penale non risulti necessaria”; resta invece ferma la possibilità “per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile”.