Niente più visite a casa di parenti e amici in zona rossa: stop a spostamenti in abitazioni private
Il Consiglio dei ministri ha prorogato il divieto di spostamento tra Regioni fino al 27 marzo e, con il decreto sulle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, ha anche vietato gli spostamenti verso le abitazioni private in zona rossa. Una novità che, contrariamente a quanto avvenuto per lo stop allo spostamento tra Regioni, non era stata preannunciata ma che rientra nel nuovo decreto legge Covid. Il divieto di spostarsi verso le case private varrà solamente per la zona rossa fino al 27 marzo, mentre per le zone gialle e arancioni restano le regole attualmente in vigore: sarà possibile, una sola volta al giorno, andare in un’altra abitazione privata per un massimo di due persone, accompagnate eventualmente anche da figli minori di 14 anni. La possibilità di spostarsi nelle abitazioni private nelle Regioni che si trovano in zona gialla e in zona arancione varrà solamente tra le 5 e le 22, prima che scatti il coprifuoco.
Stando a quanto previsto finora per gli spostamenti nelle abitazioni private, per zona gialla e arancione dovrebbero continuare a valore le stesse regole riportate sulle Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi. È quindi possibile andare a trovare amici e parenti una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, per un massimo di due persone oltre a quelle che già convivono nell’abitazione di destinazione. La limitazione, attualmente, vale per gli spostamenti nelle case private abitate dello stesso comune nella zona arancione e nelle abitazioni della stessa Regione o Provincia autonoma per le zone gialle. Sempre sul sito del governo si ricorda come la persona o le due persone che effettuano lo spostamento potranno portare con sé i figli minori di 14 anni o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale, così come le persone disabili o non autosufficienti con cui convivono. Nelle zone arancioni, per i comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, sono consentiti anche gli spostamenti verso comuni diversi, purché entro il limite di 30 chilometri dai confini.