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Niente Iva sulla chirurgia estetica, ma solo per fini terapeutici: l’emendamento del governo

Un emendamento riformulato del governo al decreto Anticipi, ora in fase di discussione in Senato, prevede l’esenzione dall’Iva per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, a patto che siano a fini terapeutici.
A cura di Tommaso Coluzzi
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Niente più Iva per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, ma solo se sono eseguite per fini terapeutici. Il governo ha avanzato un emendamento al decreto Anticipi, riformulato sulla base di tre diverse proposte della maggioranza, che in questo momento si trova in fase di discussione in commissione Bilancio al Senato. Il testo, che accompagnava la manovra, prevede tutta una serie di misure economiche parallele – per certi versi – alla legge di Bilancio, che invece sarà votata entro la fine dell'anno. La manovra, per stessa imposizione del governo, non potrà essere emendata da parte dei parlamentari di maggioranza – e difficilmente lo sarà da quelli dell'opposizione – e perciò verrà approvata praticamente così com'è. Per capirci: la Lega ha presentato degli emendamenti, ma sono stati ritirati immediatamente con una giustificazione un po' surreale del capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama.

Il percorso del decreto Anticipi è perciò parallelo e al suo interno stanno rientrando una serie di norme economiche escluse dalla manovra o che integrano la legge di Bilancio, come ad esempio il bonus di fine anno per milioni di dipendenti pubblici. Tra le misure, c'è anche l'esenzione dall'Iva per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica a fini terapeutici. L'azzeramento dell'imposta, però, riguarda solo le prestazioni di volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, ma a condizione che le finalità terapeutiche "risultino da apposita attestazione medica".

Nel testo dell'emendamento è anche specificato che la misura parta con l'entrata in vigore del provvedimento, mentre tutte le prestazioni di questo genere effettuate in precedenza resteranno inserite nel trattamento fiscale precedente. Insomma, non vi è nessuna retroattività, neanche per le prestazioni più recenti.

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