Nel decreto per l’alluvione in Emilia Romagna spunta la norma sui rigassificatori, Bonelli: “Scandalo”
Nel decreto che il governo ha approvato oggi per aiutare le zone alluvionate dell'Emilia Romagna spunta anche una norma sui rigassificatori. Si tratta dell'articolo 16 del provvedimento, intitolato "Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione", che va a intervenire su una norma emanata nel 2022 dal governo Draghi, per far fronte alla crisi energetica scoppiata con la guerra in Ucraina. "Trovo semplicemente sconcertante leggere, nella bozza del decreto sugli interventi urgenti per gli eventi alluvionali, l’articolo 16, con cui il governo ha previsto opere e infrastrutture per l’aumento della capacità di rigassificazione degli impianti italiani. Chiedo alla Presidente Meloni: avete mantenuto questo articolo? Perché se la norma è stata mantenuta e approvata dal Consiglio dei Ministri, ci troviamo di fronte al fatto inaccettabile di utilizzare l’emergenza alluvione per far passare il potenziamento di una delle fonti fossili responsabili degli eventi climatici estremi che hanno messo in ginocchio la Romagna", ha commentato uno dei leader dell'Alleanza di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.
Ma che cosa prevede, di preciso, questo articolo?
Per prima cosa si stabilisce che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto i soggetti interessati possano proporre nuove istanze per la realizzazione, appunto, di rigassificatori galleggianti. Non solo: si prevede anche che il commissario straordinario competente possa autorizzare la costruzione o l'esercizio, anche a seguito di una ricollocazione, delle opere e infrastrutture di rigassificazione. Nello specifico, nella bozza del testo, si legge:
A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorizzazione per la costruzione ovvero per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all’articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 è rilasciata dal Commissario straordinario di governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell’istanza, svolto ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto.
Insomma, se questa norma dovesse essere confermata, quando la nave rigassificatrice che si trova nel porto di Piombino, la Golar Tundra, verrà spostata, non si dovrà procedere con lo smantellamento di tutte le infrastrutture per la rigassificazione, perché potrebbe arrivare ad esempio un'altra nave.
"Quando ho visto la norma, non ci volevo credere, per questo chiedo al governo di confermare se questo articolo sia stato confermato nella bozza definitiva, perché se così fosse ci troveremmo di fronte allo scandalo che da un lato si parla di emergenza climatica e dall’altro si potenziano le infrastrutture energetiche fossili che sono tra le prime cause dei cambiamenti climatici in atto", ha concluso Bonelli.