Maternità surrogata reato universale, legge arriva in Aula lunedì 19 giugno
La proposta di legge sulla Gestazione per altri reato universale di Fratelli d'Italia è stata calendarizzata: arriva lunedì 19 giugno in Aula, dopo che la commissione Giustizia della Camera ha approvato il mandato al relatore alla proposta di legge che dichiara reato universale la gravidanza per altri, che la destra chiama ‘utero in affitto'. A favore hanno votato i partiti del centrodestra mentre le opposizioni si sono espresse contro.
"Sono soddisfatta del lavoro fatto in commissione dove abbiamo svolto un esame molto approfondito del testo, senza che fossero compressi i tempi di esame. Sono emerse sulla maternità surrogata posizioni contrapposte rispetto alle quali non era possibile una sintesi", ha detto la relatrice alla proposta di legge, Varchi (Fdi), al termine della seduta.
"Io in aula rappresenterò una posizione – ha proseguito – di tutela della dignità delle donne, quindi a sostegno di un provvedimento che vuole impedire che si diffonda una pratica lesiva della dignità della donna. Lo strumento penale è efficace in questo senso, infatti in Italia dove la maternità surrogata è reato, questo fenomeno non si è diffuso. Siamo anche convinti che si tratti di una legge coerente col quadro normativo italiano ed europeo".
"Dispiace che la sinistra abbia ceduto – ha aggiunto – alle pulsioni radicali, dimenticando che la gravidanza per altri è una pratica abominevole, che anche la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale hanno dichiarate lesive della dignità delle donne".
Il parere contrario di Magi
"La proposta di legge Varchi per rendere reato universale la Gestazione per altri è un obbrobrio giuridico, insostenibile dal punto di vista del diritto e incostituzionale. Ecco perché oggi ho depositato in Commissione Affari Costituzionali una proposta di parere contrario a questa legge", ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi.
Non solo, si legge nel parere contrario, "la surrogazione di maternità, anche di natura commerciale, non è oggetto di convenzioni internazionali che ne prevedano la procedibilità universale", ma tale pratica, al contrario, "è ritenuta lecita nonché regolamentata in altri ordinamenti, anche tra Paesi membri dell'Unione Europea".
Questo contrasta con l'art. 49 della Carta dei diritti dell'Unione europea, la Carta di Nizza, che afferma che "nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale". L'introduzione del reato universale di gestazione per altri è incostituzionale: per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, si legge ancora nel parere, l'articolo 3 della Costituzione "vieta irragionevoli equiparazioni di trattamento di situazioni differenziate" (sentenza n. 102 del 2020).
La proposta di Fratelli d'Italia, invece, equipara il reato di surrogazione di maternità a gravissimi delitti, aventi anche rilievo internazionale: l'equiparazione, ai fini della procedibilità in Italia del reato commesso all'estero, tra il reato di surrogazione di maternità e gli altri gravi reati per i quali tale procedibilità è oggi prevista, non appare coerente con le scelte di politica criminale previste dall'ordinamento", si legge ancora nel parere che Magi ha depositato in I commissione.
Maternità surrogata solidale, depositata proposta di legge Scalfarotto
Domani, 16 giugno alle 15:30, in una conferenza stampa online, sarà presentato il testo del ddl per la regolamentazione della Gpa solidale elaborato dall'associazione Luca Coscioni e depositato dal senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto.
"Il testo interviene in senso opposto alla pdl Varchi sulla gravidanza per altri come reato universale – si legge in un comunicato – ovvero perseguibile anche se commesso all'estero, in contrasto con qualsiasi principio di diritto penale e internazionale e come tale giuridicamente inapplicabile".
"Il disegno di legge sulla gravidanza per altri solidale condanna fermamente ogni forma di sfruttamento e commercializzazione prevedendo un reato specifico per la piena tutela delle persone che con generosità forniscono disponibilità per poter portare avanti un gravidanza per chi non può e mettendo al centro i diritti di tutte le persone coinvolte e garantendo l'accesso a questa tecniche di fecondazione assistita per tutti coloro che ne hanno bisogno con la tutela assoluta dei nati in Italia o all'estero".
La proposta di legge è composta da 9 articoli. Per gravidanza per altri solidale si intende "l’accordo stipulato", "tra la gestante e la persona singola o la coppia".
La gestante è colei che "in maniera libera, autonoma, volontaria, stipula un accordo di gravidanza per altri solidale, impegnandosi a ospitare nel proprio utero uno o più embrioni sviluppati attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e senza l’utilizzo dei propri gameti, ovvero una o più blastocisti prodotte dalla coppia a seguito di concepimento naturale, ed estratte prima del relativo annidamento nell’utero della donna della coppia, a favorirne lo sviluppo fino al termine della gravidanza e a partorire". Si specifica quindi che non vengono utilizzati i gameti della donna che mette a disposizione il proprio corpo per la Gpa.
All'articolo 2 si specifica che "i gameti da cui è originato l’embrione possono derivare da donatori, nel rispetto dell’anonimato e della normativa vigente per i donatori di gameti al fine di garantire la sicurezza e la tracciabilità, o dalla persona singola o dalla coppia". In ogni caso, si aggiunge, l’ovocita fecondato non può provenire dalla gestante.
Quali sono i requisiti per la gestazione per altri solidale
È consentito l'accesso alla gravidanza per altri solidale solo nei casi in cui:
- la persona singola o i componenti della coppia siano maggiorenni e in età potenzialmente fertile e viventi;
- sia richiesto da persone singole o in coppia, coniugate, conviventi o unite civilmente, senza discriminazione alcuna, che non possano condurre una gravidanza o portarla a termine per ragioni medico-fisiologiche o per situazioni personali, di carattere psicologico o sociali, oggettivamente valutabili.
È possibile richiedere l'accesso alla gravidanza per altri solidale, come singolo o come coppia, solo a seguito di una valutazione medica e di una valutazione psicologica. In ogni caso prima di andare avanti nell'iter è necessario stipulare tra le parti l’accordo di gravidanza.
Prima del trasferimento dell’embrione in utero, si specifica, "la persona singola o la coppia devono stipulare una polizza assicurativa, in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi connessi alla gravidanza per altri solidale e al parto, che può essere estinta non prima di sei mesi successivi al parto, prorogabili di ulteriori sei mesi, in caso di complicazioni mediche sorte a seguito della gravidanza". E sempre prima del trasferimento dell’embrione in utero, la persona singola o la coppia devono aprire un conto corrente dedicato, sul quale versare un importo idoneo a coprire i costi relativi alla gravidanza per altri solidale.
Per quanto riguarda invece la gestante:
- deve avere un’età compresa tra ventuno e quarantadue anni;
- deve essere legalmente residente nel territorio italiano;
- deve avere già portato a termine una gravidanza con un bambino nato vivo;
- deve avere almeno un figlio proprio vivente;
- La gestante può avere legami di parentela o di affinità, fino al terzo grado, con la persona singola o con la coppia.
- Il reddito della gestante deve essere almeno pari al doppio del reddito previsto dagli articoli 76, commi 1, 2 e 3, e 77, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
- La gestante è tenuta a sottoporsi ad accurati controlli medici, presso una struttura sanitaria, al fine di accertare l’assenza di patologie che rappresentino un rischio per la gravidanza,
- La gestazione e il parto devono avvenire nel territorio italiano.
Le tutele per i bambini
I bambini che nascono con gpa solidale "hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli nati fuori dal matrimonio della persona singola o della coppia che ha stipulato l’accordo di gravidanza per altri solidale e che è nominato e indicato come genitore nell’atto di nascita".
Quando il percorso di gravidanza per altri è intrapreso all’estero, "le dichiarazioni di nascita di cittadini nati all’estero devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo". Si chiarisce poi che la gestante e la persona con cui è sposata, unita civilmente o convivente, "non acquisiscono alcun diritto od obbligo nei confronti dei nati e non devono essere nominati nell’atto di nascita". Spetta solo alle parti decidere se mantenere reciproci contatti dopo il parto, per la tutela del benessere psico-fisico degli stessi nati.
In nessun caso, si specifica, i registri dello stato civile possono contenere dati dai quali si può risalire alle circostanze del concepimento e della gestazione in caso di gravidanza per altri solidale. E ancora: "Il consenso espresso e non revocato prima del trasferimento in utero dell’embrione non può essere revocato da parte della persona singola o della coppia, escluso il caso in cui la gravidanza non sia confermata".