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Maggioranza si spacca sul ddl Sicurezza, Forza Italia non partecipa a voto su detenute madri: cosa succede

La maggioranza si spacca ancora, questa volta sul ddl Sicurezza all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, sulla norma che riguarda le detenute madri: per Forza Italia l’eliminazione dell’obbligo di differimento dell’esecuzione carceraria per le donne incinte o con figli con meno di un anno d’età è un intervento sbagliato e troppo repressivo.
A cura di Annalisa Cangemi
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La maggioranza va in tilt sul ddl Sicurezza, all'esame delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera, e si spacca sul voto che riguarda la norma sulle detenute madri.

Forza Italia non parteciperà alle votazioni sugli emendamenti che riguardano l’articolo 12, cioè la norma che elimina l'obbligo contenuto nell'articolo 146 del codice penale di differimento dell'esecuzione carceraria per le donne incinte o con figli con meno di un anno d'età. Lo ha annunciato il capogruppo di FI nella I di Montecitorio Paolo Emilio Russo, intervenendo nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

"Comprendiamo le ragioni per cui la maggioranza ha inteso intervenire: anche noi siamo persuasi che sia necessario creare le condizioni per cui la gravidanza non venga utilizzata strumentalmente – e cinicamente – come espediente per evitare il carcere, per assicurare impunità a delinquenti abituali. Riteniamo però che per penalizzare – giustamente – queste madri – che non sarebbero degne di essere chiamate tali – non si debbano colpire anche i figli piccoli che sono evidentemente innocenti a prescindere", ha detto il deputato Paolo Emilio Russo.

"È possibile punire – ha proseguito – anche severamente chi reitera reati facendosi scudo del suo stato senza fare vittime collaterali, cioè bambini costretti a nascere o a trascorrere i primi mesi delle loro vite dentro a un istituto carcerario non attrezzato per accoglierli. Chiederemo all'Aula, quando il provvedimento sarà discusso in quella sede, di mantenere l'obbligo di differimento della pena o l'obbligo di scontarla in un istituto protetto per la madri con figli tra 0 e 12 mesi per scongiurare che anche solo un bambino sia costretto a crescere dietro le sbarre per colpe della madre".

"Voglio chiarire – ha aggiunto – che gli emendamenti presentati dai gruppi dell'opposizione sono a loro volta non condivisibili perché ripropongono soluzioni che evidentemente non hanno funzionato. I nostri dubbi sono anche di merito, politici: di fronte a una situazione delle carceri che è quella che conosciamo, drammatica al punto che stiamo discutendo misure per ripristinare le condizioni di umanità alle quali ci obbliga tra l'altro la costituzione, questo articolo va nella direzione opposta. Conosciamo la storia di questo decreto che prescinde dall'impegno del sottosegretario Nicola Molteni e dei relatori, che ringrazio, che era nato in un modo e poi è stato caricato di contenuti a fine maggio senza che tutti fossero condivisi nella maggioranza. Marchiamo dunque – ha concluso – il nostro dissenso rispetto a una parte di questo singolo articolo senza rompere il vincolo (e la lealtà) di coalizione, astenendoci dal voto".

"Abbiano il coraggio di fermare questo assurdo provvedimento. In commissione abbiamo visto una maggioranza in tilt, divisa platealmente su un articolo delicatissimo, quello sulle detenute madri, con Forza Italia dissociata da una impronta fortemente repressiva del testo. Si tratta di una spaccatura gravissima, non si può far finta di nulla", attaccano i capigruppo di AVS in commissione Affari costituzionali e Giustizia Filiberto Zaratti e Devis Dori.

Cosa prevede la norma sulle detenute madri: la stretta

Il ddl Sicurezza all'esame delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali della camera interviene anche in materia di detenute madri, modificando gli articoli 146 e 147 del codice penale. In sostanza, non è più obbligatorio il differimento della pena detentiva nel caso di donne in gravidanza o con bambini di età inferiore ad un anno.

E vengono inoltre ridotte le possibilità del differimento. L'articolo 146 del codice penale (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena), prevede che "l'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno".

L'articolo 12 del ddl Sicurezza dispone invece l'abrogazione di questi due commi. Si modifica poi l'articolo 147 del codice penale (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena). Il testo in vigore recita: "L'esecuzione di una pena può essere differita se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni".

La modifica contenuta nel ddl Sicurezza invece dispone: l'esecuzione della pena può essere differita "se la pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno".

Vengono poi aggiunti due commi all'articolo del codice penale: può essere differita "se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni" e "l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti".

In caso di figli di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, l'esecuzione della pena detentiva "può  avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nel caso di età inferiore a un anno "l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri".

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