Il pressing su Whatsapp non è reato: lo stabilisce il Tar
Non sarebbe reato attuare pressing attraverso Whatsapp nei confronti di una donna conosciuta tramite social network. A stabilirlo è la sentenza n. 147/2016 emessa dalla prima sezione del Tar della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, la quale stabilisce la non sussistenza di un reato per l'uomo implicato nel caso analizzato dai giudici del tribunale amministrativo. Secondo il Tar della Lombardia, alla luce dei fatti esposti, non sarebbe punibile nemmeno con l'ammonimento l'uomo denunciato a causa della sua insistenza nel contattare via Whatsapp e sms una donna che aveva da poco conosciuto sui social, – tanto che i giudici hanno provveduto ad annullare il verbale emesso precedentemente.
Secondo il giudice del Tribunale amministrativo di Brescia, il provvedimento del questore, cavrebbe dovuto essere emanato "a seguito di un'adeguata istruttoria e motivato in modo conseguente", caratteristiche non riscontrate nel verbale emesso e annullato dal Tar. Nel caso specifico – riporta Studio Cataldi, portale specializzato in diritto – l'ammonimento che invitava l'uomo a non contattare più la donna sarebbe stato emesso "inaudita altera parte", ovvero senza che l'interessato fosse stato convocato per esporre le proprie ragioni, ragioni che successivamente sono state depositate sottoforma di memoria. Dalle motivazioni addotte dal ricorrente, secondo il giudice del Tar non sussistevano vere e proprie minacce da parte dell'uomo denunciato, il quale lamentava invece che la donna lo avesse usato solo per arrivare conoscere e frequentare un'altra persona e poi lo avesse improvvisamente allontanato. Per queste motivazioni, il giudice del tribunale lombardo ha preferito annullare il provvedimento emesso precedentemente dal questore "fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione intenderà adottare".