Liste d’attesa, ok in Senato al decreto per ridurle, ora testo passa alla Camera: tutte le novità
Via libera in Senato al decreto Liste d'attesa con 87 voti favorevoli e 50 contrari, che contiene le misure per favorire una riduzione dei tempi delle prestazioni sanitarie. Il testo, che scade il prossimo 6 agosto, ora passa alla Camera: martedì 23 luglio il provvedimento sarà trasmesso a Montecitorio, per la discussione generale.
Il testo è passato con la modifica del contestato articolo 2, richiesta dalle Regioni. In pratica i controlli sulle Asl resteranno in capo a queste ultime, ma il ministero della Salute avrà la possibilità di intervenire con poteri sostitutivi se dovesse riscontrare inadempienze. L'altro elemento di novità è l'istituzione da parte delle Regioni di un Responsabile unico dell'assistenza sanitaria regionale (Ruas) che dovrà monitorare i tempi nelle aziende sanitarie e segnalare eventuali problematiche.
"L'approvazione in Senato del decreto sulle liste d'attesa è una buona notizia per i cittadini e per il servizio sanitario nazionale. Ringrazio i senatori per il lavoro svolto in Commissione e in Aula e le Regioni con le quali, nell'interesse dei cittadini, siamo riusciti a trovare un punto di incontro senza snaturare un provvedimento che punta a dare risposte che gli italiani attendono da troppo tempo", ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci.
"Questo governo, per la prima volta – ha aggiunto – interviene in modo concreto per rafforzare la capacità del servizio sanitario di erogare le cure nei tempi giusti, chiamando in causa tutti gli attori in campo. Confido che anche alla Camera, la prossima settimana, si proceda fattivamente per la definitiva approvazione del decreto che segnerà un vero cambio di passo in un'ottica di maggiore e efficienza e tutela del diritto alla salute dei cittadini".
Per le opposizioni invece il decreto non risolverà nulla, perché non il provvedimento è a invarianza di spesa, cioè non ci sono risorse in più. Il Pd con la sua proposta di legge aveva proposto di dare invece più risorse alla sanità, con unfinanziamento del Ssn non inferiore al 7,5% del Pil nominale tendenziale da raggiungere entro il 2028.
Il decreto sulle Liste d'attesa articolo per articolo
Il testo è composto da 7 articoli. Il primo prevede l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il ministero della salute, finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme delle liste di attesa relative a ciascuna Regione e Provincia autonoma. Agenas è autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma.
Un decreto del ministro della salute, sentita Agenas e previo parere della Conferenza Stato Regioni, adotterà specifiche Linee guida nazionali per la definizione dei criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali delle liste di attesa. Obiettivo della Piattaforma nazionale è quello di garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale, consentendo la misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale.
In particolare, la Piattaforma avrà il fine di orientare la programmazione dell'offerta attraverso la verifica puntuale ed aggiornata delle agende disponibili, delle agende accessibili alla prenotazione da Cup (agende pubbliche) e da percorsi interni (agende esclusive per Pdta, follow-up e controlli), della distribuzione delle agende tra gli erogatori territoriali ed ospedalieri nonché di consentire il monitoraggio dei tempi di attesa, della consistenza di lista d'attesa per singolo erogatore, del tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche, del rispetto dei tempi massimi per classi di priorità, del rispetto dei Rao e dei principi di appropriatezza prescrittiva, dell'allineamento tra offerta e tempi di attesa tra pubblico e privato e tra regime istituzionale e libera professione. Si specifica, poi, che, dall'attuazione dell'articolo 1, non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Cosa è l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
Con l'articolo 2 si istituisce presso il ministero della Salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, che opera alle dirette dipendenze del ministro della Salute e che subentra ai competenti uffici della direzione generale della programmazione sanitaria nella funzione di supporto tecnico al Siveas, fatta eccezione per alcune funzioni.
Si autorizza poi l'Organismo, che può avvalersi del supporto del comando Carabinieri per la tutela della salute, ad esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e policlinici universitari, gli erogatori privati accreditati nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria utenti.
Le risultanze dei controlli effettuati sono comunicate al Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (Ruas) che provvede a valutare i conseguenti interventi. Il ministero della Salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica, appartenenti all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche.
L'articolo 3 si occupa di disposizioni per l'adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie e norme in materia di assunzioni e prevede che gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (Cup) che è unico a livello regionale o infra-regionale, secondo le seguenti modalità di accesso alle prestazioni presa in carico della cronicità e della fragilità conseguenti a malattie croniche e degenerative e a malattie rare, con programmazione diretta e senza intermediazione dell'assistito o chi per esso degli accessi alle prestazioni coerenti con il piano personalizzato di assistenza; prenotazione al Cup unico a valenza regionale da parte dell'assistito o chi per esso di prestazioni necessitate da sintomi, segni ed eventi di tipo acuto che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico; accesso diretto per la malattia mentale e da dipendenze patologiche e per le prestazioni di assistenza consultoriale; accesso a chiamata all'interno di progetti di screening su popolazione bersaglio per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o di altra natura cronico-degenerativa.
Il comma 4 incentiva l'adozione di soluzioni digitali da parte delle regioni e delle province autonome per agevolare la prenotazione autonoma delle visite e per il pagamento del ticket. Mentre il comma 5 dispone l'attivazione da parte del Cup di un sistema di disdetta delle prenotazioni per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e per consentire allo stesso di confermare o cancellare la prenotazione almeno due giorni lavorativi prima, anche in modalità da remoto, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione.
L'inadempienza contrattuale definitivamente accertata da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del Centro unico di prenotazione di una regione costituisce illecito professionale. Sono inoltre disciplinate le ipotesi in cui l'assistito che non si presenta nel giorno previsto, senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta.
Può essere tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, anche se esente, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.
Nell'ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale, deve essere definito e garantito l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (Pdta), attraverso agende dedicate. Lo specialista di riferimento o la struttura appositamente dedicata della Asl di appartenenza provvedono alla gestione di tali agende.
E ancora, si prevede il divieto per le aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione. Nel caso in cui i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste nei limiti delle risorse previste dalla legge di Bilancio 2024, attraverso l'utilizzo dell'attività libero professionale intramuraria o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente
L'articolo 4 si occupa del potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche e aperture straordinarie dei centri trasfusionali e stabilisce che per ridurre i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e di evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici prevede che le visite diagnostiche e specialistiche siano effettuate nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni può essere prolungata.
Cosa cambia per il tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario
L'articolo 5 si occupa del superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale e prevede che a decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Ssn delle regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 25 giugno 2019, n. 60 (Decreto Calabria), sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5% del predetto incremento, per un importo complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni.
Il predetto incremento della misura massima del 5 per cento è autorizzato previa verifica delle misure compensative da parte di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni. Uno o più decreti del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni si occupano di individuare una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn; le Regioni da parte loro, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale.
Con l'articolo 6 si dispongono ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei dipartimenti di Salute mentale. Per le Regioni destinatarie del Programma nazionale equità nella Salute 2021-2027 è definito un piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, che deve essere adotatto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sulle risorse del predetto Programma.
Il piano d'azione individua le iniziative finalizzate: alla realizzazione degli investimenti relativi alle infrastrutture di tipo tecnologico, destinate all'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; alla realizzazione degli investimenti relativi all'adeguamento infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei dipartimenti di Salute mentale dei consultori familiari e dei Punti per gli screening oncologici; alla realizzazione degli investimenti diretti a sostituire, ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; alla formazione degli operatori sanitari per: la sperimentazione dei progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati in tutti i Dipartimenti di salute mentale delle regioni destinatarie del Programma, in collaborazione coi i servizi sociali dei comuni e degli enti del terzo settore; la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali specifici per i Consultori familiari; lo sviluppo di metodologie e strumenti per l'integrazione e l'aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test di screening per individuare e includere negli stessi anche la popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economica; la sperimentazione di modelli organizzativi per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi di screening.
Infine l'articolo 7 tratta dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Al fine di incentivare i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale si prevede l'introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal predetto personale. Le imposte sostitutive sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Infine le Regioni applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale.