L’indennità di malattia per i lavoratori vale anche per ansia e depressione, lo dice la Cassazione
Ai lavoratori spetta l'indennità di malattia professionale anche in caso di ansia e depressione, quando queste sono dovute all'impiego. Lo ha stabilito la corte di Cassazione in un'ordinanza dello scorso 11 ottobre, la numero 29611. Insomma, al pari delle altre malattie professionali, l'Inail è tenuto a riconoscere l'indennità anche a chi, proprio a causa dell'ambiente lavorativo, è portato a soffrire di ansia o depressione.
Il Testo Unico per le disposizione in merito all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, infatti, stabilisce che siano indennizzabili anche tutte le malattie psichiche riconducibili al rischio lavorativo, sia per l'impiego in sé che per le modalità con cui viene svolto.
Lo scorso ottobre la Cassazione si è espressa su un caso specifico, cioè quello di un lavoratore che ha iniziato a soffrire di depressione proprio a causa del suo impiego e a cui, quindi, l'Inail ha riconosciuto l'indennità. In quel caso il medico aveva accertato che lo sviluppo della patologia fosse dovuto alla situazione lavorativa, chiamando quindi in causa l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L'Inail, appunto, che non può fare distinzioni tra una malattia fisica o psichica, ma riconoscere in entrambi i casi la copertura assicurativa.
Pochi giorni dopo, un altro caso, in cui la Cassazione con l'ordinanza n. 31514 ha confermato il diritto all'indennizzo anche per ansia e depressione, che possono essere innescate dalle condizioni in cui si svolge il proprio lavoro e dall'ambienta lavorativo in generale.
Secondo quanto previsto dall'Inail, per quanto riguarda l'indennizzo corrisposto in caso di infortunio sul lavoro o du malattia professionale, questo va riconosciuto fino alla guarigione clinica. Per i primi 90 giorni il lavoratore ha diritto al 60% della retribuzione.