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Le pensioni di reversibilità non verranno modificate: rimane l’assegno per vedove e superstiti

Le pensioni di reversibilità non verranno toccate: la Spi Cgil spiega che in questi giorni sta circolando una bufala secondo cui il governo starebbe studiando una modifica alle pensioni di reversibilità che rischierebbe di cancellarle per una parte degli aventi diritto. Si tratta di una notizia di due anni fa: attualmente non è allo studio alcuna modifica.
A cura di Stefano Rizzuti
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Le pensioni di reversibilità non verranno toccate: la Spi Cgil (Sindacato per i pensionati italiani) assicura che non c’è nessun piano di intervento del governo per eliminarle, al contrario di quanto diffuso da una notizia sul web negli ultimi giorni. L’ipotesi di un intervento prima del voto del 4 marzo e di una loro cancellazione parziale “è una bufala – si legge sul sito della Spi Cgil – creata ad arte per generare confusione. Non è prevista infatti alcuna norma sulle reversibilità. Si tratta di una notizia vecchia di due anni fa”.

La notizia risale al febbraio del 2016, ma allora nel giro di poche settimane l’allarme rientrò. Allora il rischio era che si considerassero le pensioni di reversibilità prestazioni assistenziali e non più previdenziali, passando così dall’essere uno strumento individuale a uno familiare e quindi legato all’Isee dell’intero nucleo. Fu il ministro del Lavoro Giuliano Poletti a smentire questa ipotesi e ad assicurare che non sarebbe cambiato nulla per le pensioni di reversibilità. Negli scorsi giorni, però, questa “notizia è stata rilanciata e spacciate per attuale, facendo credere a tutti che le reversibilità siano in pericolo e che ci sia l’intenzione del governo di andarle a toccare. Si tratta di una gigantesca bufala”.

Come funziona la pensione di reversibilità e chi ne ha diritto

La pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità viene erogata ai familiari superstiti in caso di morte dell’assicurato o del pensionato iscritto a una delle gestioni Inps. Per accedere devono però verificarsi alcune condizioni. La prima è che la persona che perde il diritto per effetto della successione sia titolare di pensione diretta o ne abbia in corso la liquidazione. In questo caso i superstiti hanno accesso alla pensione di reversibilità.

L’altra situazione possibile si verifica se il lavoratore deceduto ha maturato almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) o nel caso in cui abbia maturato cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali) di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente alla data della morte. In questo caso i superstiti avranno diritto alla pensione indiretta.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità: il coniuge, anche se separato legalmente; il coniuge divorziato se è lui il titolare dell’assegno periodico divorzile e se non ha contratto nuove nozze; il contraente dell’unione civile. Hanno inoltre diritto anche i figli ed equiparati che alla data del decesso non abbiamo compiuto 18 anni o che, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e siano a carico del genitore al momento del suo decesso. La pensione scatta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso. Per il coniuge senza figli la quota che spetta è del 60% del totale, per il coniuge con un figlio dell’80%, per il coniuge con due o più figli è del 100%.

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