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Le linee guida per lo smart working: cosa c’è nella bozza presentata da Brunetta ai sindacati

Questa mattina il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha presentato ai sindacati le linee guida per lo svolgimento dello smart working, che anticipano ciò che sarà previsto nei contratti nazionali. Tra i punti principali c’è il diritto alla disconnessione, di 11 ore, il diritto alla formazione, il rispetto della privacy dei dipendenti.
A cura di Annalisa Cangemi
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Il ministro della PA Renato Brunetta ha presentato oggi ai sindacati le linee guida sullo smart working, per strutturare il lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. L'obiettivo, come si legge dalle premesse del documento, è definire le modalità di svolgimento di questo tipo di lavoro, nel rispetto del diritto alla disconnessione, alla formazione specifica, alla protezione dei dati personali, al regime dei permessi e delle assenze e "alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale". Queste indicazioni, che anticipano ciò che sarà contenuto nei contratti nazionali, in tutti i comparti, potrebbero subire delle modifiche una volta che i sindacati avranno mandato le loro osservazioni.

Nel testo della bozza, che Fanpage.it ha avuto modo di visionare, viene spiegato che le linee guida"anticipano in parte quello che sarà previsto nei ccnl per tutti i comparti e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile, ed hanno l'obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l'orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata".

"Questa riunione arriva alla fine di un percorso, cominciato il 10 marzo con il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale firmato a Palazzo Chigi, e proseguito con l'avvio dei rinnovi contrattuali, che ho fortemente voluto, e con il mio decreto dell'8 ottobre", ha spiegato questa mattina il ministro Brunetta.

"Il confronto di oggi si è reso necessario perché, nelle more della definizione dei rinnovi e dunque della regolazione del lavoro agile nei contratti, ma anche dell'approvazione entro il 31 gennaio dei Piani integrati di attività e organizzazione (Piao), pensiamo sia utile per le 32mila amministrazioni italiane poter contare su linee guida sullo smart working che anticipino ciò che sarà previsto nei contratti".

"Nel frattempo – ha affermato il ministro – auspico che in sede Aran si possa concludere al più presto il contratto per le funzioni centrali e, a seguire, quelli per gli enti locali e la sanità: la regolazione contrattuale dello smart working era un punto fondante del Patto del 10 marzo".

"Abbiamo conseguito un buon risultato: sono state accolte molte delle nostre rivendicazioni", è il commento del segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri. "C'è ancora lavoro da fare su questo tavolo con il Ministro e, ancor più, su quelli di contrattazione. In queste sedi rivendicheremo i necessari ed ulteriori passi in avanti per definire finalmente un compiuto smart working". 

Cosa c'è nelle linee guida per lo smart working nella PA

Nelle linee guida viene spiegato che non si può fare lavoro agile in modo continuativo, per cinque giorni a settimana, ma lo si deve sempre alternare con il lavoro in ufficio. È questo uno dei punti del documento.

L'amministrazione pubblica che vuole fare smart working deve assicurare:

  • l'invarianza dei servizi resi all'utenza
  • un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza
  • l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile
  • prevedere un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato
  • la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore
  • la stipula dell’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, che definisca: gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione; le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima
  • il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
  • la rotazione del personale in presenza in osservanza delle misure anti Covid

Fornire ai lavoratori strumenti tecnologici

Nella bozza, nel paragrafo dedicato alle condizioni per l'accesso alla prestazione lavorativa in forma agile, si specifica che al lavoratore "si deve fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica".

"Per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro", recita ancora il testo. "Se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall'interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di lavoro".

"L'amministrazione – prosegue la bozza – deve prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto. Se le applicazioni dell'ente sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro. Alternativamente si può ricorrere all'attivazione di una Vpn (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l'ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server. Inoltre, l'amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc.".

Norme per la privacy

Viene anche specificato che "In nessun caso può essere utilizzata una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio"

L'adesione allo smart working è volontaria

Nel testo si sottolinea che "L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato".

E ancora: "L'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili".

Inoltre, "l'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure".

Diritto alla disconnessione di 11 ore

Si stabilisce inoltre la fascia oraria durante la quale il lavoratore in smart working ha diritto alla disconnessione: tale fascia è di 11 ore. In questo lasso di tempo "il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa". Inoltre nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

Accordo individuale

L’accordo individuale viene stipulato per iscritto e disciplina "l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore". Nel documento vengono indicate quali sono le giornate di lavoro da svolgere in sede e quali quelle da svolgere a distanza, i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Il lavoratore in smart working può essere richiamato al lavoro

In caso di problemi logistici o tecnici, legati a un malfunzionamento dei mezzi informatici, il dipendente deve informare tempestivamente l'azienda. Se i problemi non dovessero risolversi il dirigente "può richiamare il dipendente a lavorare in presenza". Anche per esigenze di servizio il lavoratore può essere richiamato in sede, ma la comunicazione deve avvenire almeno il giorno prima.

Diritto alla formazione

Come si diceva il dipendente in smart working ha diritto alla formazione. Saranno pertanto previste specifiche iniziative formative per il personale. La formazione dovrà perseguire l’obiettivo di "addestrare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni". 

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