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Le ferie non godute vanno pagate, cosa cambia per i dipendenti dopo la sentenza della Corte Ue

La Corte di Giustizia dell’Ue ha stabilito che le ferie non utilizzate devono essere pagate alla fine del rapporto di lavoro, anche se il dipendente dà le dimissioni, e anche se lavora nel pubblico. Con un’eccezione, però, per casi specifici. La sentenza va contro la legge italiana sul tema, ma è in linea con alcune sentenze dalla Cassazione negli ultimi anni.
A cura di Luca Pons
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‘Bocciata' la norma italiana sulle ferie non godute, almeno in alcuni casi. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha accolto il ricordo di un dipendente del Comune di Copertino, in provincia di Lecce. L'uomo, dopo 24 anni di lavoro in Comune, aveva dato le dimissioni per ottenere la pensione anticipata. Allo stesso tempo chiedeva che di ricevere un'indennità per i 79 giorni di ferie non goduti nel suo periodo da dipendente.

Il Comune aveva rifiutato sulla base della legge italiana sul tema, risalente al 2012: le ferie non godute per i dipendenti pubblici "non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi", si legge all'articolo 5. Neanche in caso di dimissioni. Una norma che secondo la Corte Ue, però, non è sempre valida.

Cosa ha deciso la Corte Ue e cosa vuol dire per i dipendenti pubblici

La Corte ha deciso in favore del dipendente, stabilendo che il risarcimento dovrà avvenire. Lo Stato infatti non può limitare un indennizzo simile solo per tagliare la spesa pubblica, o per altre valutazioni puramente economiche. Lo prevede la direttiva Ue sugli orari di lavoro, risalente al 2003. La legge italiana del 2012, invece, è arrivata proprio nel periodo in cui il governo Monti cercava di sistemare i conti dell'Italia, in un decreto dedicato esplicitamente alla revisione della spesa pubblica.

Concretamente, con questa sentenza si è stabilito che un dipendente pubblico può chiedere un indennizzo per i giorni di ferie non godute anche se dà le dimissioni volontariamente. Questo risarcimento può essere negato solo in un caso: se il dipendente in questione ha volontariamente evitato di prendersi le ferie, nonostante il datore di lavoro lo invitasse a farlo e gli spiegasse il rischio di perdere i giorni accumulati entro un certo limite. Perciò, se il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto tutto il possibile per mettere il lavoratore in condizione di utilizzare le ferie, l'indennizzo va riconosciuto.

I precedenti della Cassazione

Non è un principio del tutto nuovo, in questa interpretazione della legge del 2012. Più volte la Corte di Cassazione ha dato una lettura simile della norma. Solo pochi mesi fa, a novembre 2023, una pronuncia della Suprema corte ha chiarito che chi dà le dimissioni non sta rinunciando ad avere un indennizzo per le ferie non godute.

Anche in questo caso si trattava di un dipendente pubblico: un operatore sanitario dipendente di un'Asl che aveva 157 giorni di ferie non fruite accumulati. La Cassazione aveva deciso che l'indennità si poteva negare solo se l'Asl dimostrava di aver invitato il dipendente a utilizzare le ferie. Cosa che, però, non era avvenuta. Così, il risarcimento era scattato. In questo caso il ragionamento era stato che la legge del 2012 doveva avere lo scopo principale di evitare abusi: vietare, cioè, quei casi in cui un datore di lavoro avesse chiesto al dipendente di rinunciare al suo diritto alle ferie in cambio di un pagamento in denaro. Una pratica illegale, perché il diritto al riposo non si può cedere in cambio di soldi.

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