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Le donazioni da genitori a figli non si possono tassare, dice la Cassazione: quali sono le regole

Le donazioni da genitori a figli, anche indirette, non si possono tassare. Questo perché non c’è l’obbligo di registrarle con un documento scritto, e quindi non si possono applicare le normali regole sulle imposte di successione e donazione. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione.
A cura di Luca Pons
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La Corte di Cassazione ha stabilito che le donazioni tra genitori e figli non possono essere tassate, perché non devono essere registrate. Come ha riportato il Sole 24 ore, sia nei casi di donazioni informali – cioè quelli in cui un genitore o un nonno versa del denaro a un figlio – sia nei casi di donazioni indirette – ad esempio, un genitore che compra un'auto o paga l'affitto al figlio – non si applica nessun regime di tassazione. La sentenza n. 7442, depositata ieri dalla sezione tributaria della Cassazione, ha stabilito i dettagli, smentendo una circolare del 2015 dell'Agenzia delle Entrate sullo stesso argomento.

La tassazione può avvenire solamente se le donazioni vengono registrate volontariamente, oppure se sono di oltre un milione di euro e quindi devono essere dichiarate dal contribuente. O, ancora, se la donazione avviene come risultato di un atto che è sottoposto a registrazione. Anche in quest'ultimo caso, comunque, non c'è l'obbligo di registrazione, che resta volontaria. Per "registrazione" si intende l'atto di stendere un documento scritto e firmato che riporta il passaggio di beni. Al di fuori di questi casi, un figlio non può mai essere obbligato a pagare le tasse su dei soldi che gli sono stati donati da un genitore.

Nel 2015, l'Agenzia delle Entrate aveva diramato una circolare affermando che la tassa sulle donazioni (pari al 4%) si applicava a tutte le donazioni che erano caratterizzate da "assenza di un atto scritto". In realtà, ha detto la Cassazione, si tratta di un'indicazione "non condivisibile", "incompleta" e in generale "imprecisa". Proprio un ricorso contro questa circolare è arrivato alla Corte, che l'ha di fatto messa da parte.

Le tasse, quindi, si pagano solo se c'è un atto scritto che riporta che la donazione è avvenuta. E non c'è nessun obbligo di stilare questo atto scritto. C'è la possibilità di farlo, se lo si desidera, ma è appunto una "facoltà". L'amministrazione tributaria – cioè l'Agenzia delle Entrate -, poi, ha il potere di accertare queste somme solo se sono al di sopra di un milione di euro e vengono dichiarate dal contribuente nel momento in cui compila la dichiarazione dei redditi o un altro accertamento tributario.

Una questione diversa, invece, è quella della successione. Spesso le somme di denaro erogate in forma di successione sono legate a un atto scritto (il testamento), e comunque seguono logiche diverse. In Italia, l'imposta di successione è uguale a quella sulle donazioni: da genitori a figlio, o da un coniuge all'altro, vale il 4% del totale, ma solo sulle somme che superano un milione di euro a testa.

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