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Lavoro, in caso di malattia il dipendente può sospendere le ferie

Che cosa succede quando un lavoratore si ammala durante il periodo di ferie? La legge prevede l’esistenza della “sospensione delle ferie per malattia”, che può essere richiesta solo in determinati casi.
A cura di Charlotte Matteini
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Ci sono tanti piccoli malanni fastidiosi che possono rovinare le tanto agognate ferie, ma che cosa succede quando un lavoratore a riposo si ammala ed è possibile non perdere le giornate di ferie passate magari a letto tra febbriciattola e mal di gola? Secondo quanto spiega il portale specializzato "La legge per tutti", la normativa italiana regolamenta casi di questo tipo. Qualora una qualche malanno assortito dovesse intervenire nel periodo di ferie, la legislazione prevede che si possa chiederne la sospensione proprio per malattia. Sarà quindi compito del medico valutare lo stato di salute del paziente e dichiararlo eventualmente incompatibile con il godimento delle ferie. In caso di valutazione positiva, le ferie sono sospese per tutto il periodo di malattia e riprenderanno a decorrere dalla guarigione, mentre in caso negativo il lavoratore non avrà diritto al beneficio.

Quando il raffreddore e l’indigestione interrompono le ferie

Innanzitutto, bisogna chiarire che raffreddorimal di pancia e malanni di vario genere sospendono le ferie se compromettono la funzione essenziale di queste assenze dal lavoro, cioè il recupero delle energie psicofisiche dopo un lungo periodo di attività. Un’indigestione che si risolve nell’arco di una serata, dunque, difficilmente sarà giudicata dal medico curante tale da compromettere le ferie; lo stesso vale per un’infreddatura passeggera e per altre malattie di breve durata. Vi sono poi alcune malattie, come il mal di testa e la depressione, che traggono giovamento dai periodi di vacanza, dunque non compromettono la funzione delle ferie.

Se il raffreddore o l’indigestione, invece, si aggravano a tal punto da causare una febbre elevata, ridurre la mobilità o addirittura comportare un ricovero ospedaliero, non vi sono dubbi sull’interruzione delle ferie per malattia.

In ogni caso, l’ultima parola spetta sempre al medico che, nel caso in cui riscontri l’incompatibilità della malattia col godimento delle ferie, trasmette all’Inps il certificato di malattia.

Se un dipendente dovesse dunque ammalarsi durante le ferie, dovrà farsi subito visitare dal proprio medico curante o da una guardia medico e verificare l'entità della malattia. Qualora il medico verifichi l'impossibilità di godere del periodo di ferie, invierà all'Inps il certificato di malattia. Nel certificato il lavoratore dovrà specificare il domicilio presso cui sarà disponibile per la visita fiscale, anche se non si tratta della sua residenza, ad esempio in una casa vacanze oppure in un hotel. Il dipendente dovrà comunque inoltre informare immediatamente il datore di lavoro della malattia, in quanto per legge la sospensione delle ferie si produce a partire dal momento in cui il datore viene a conoscenza della patologia del lavoratore.

Che cosa succede se il datore di lavoro contesta la sospensione? Nulla di nulla, perché la dichiarazione di incompatibilità della malattia con le ferie può essere resa solamente da un medico, l'unica possibilità che ha il datore di lavoro è di inviare una visita fiscale per verificare l'esistenza di tale patologia certificata.

Il datore di lavoro, nonostante il medico dichiari l’incompatibilità della malattia con le ferie, può contestare la loro interruzione: può sostenere, ad esempio, che la patologia non è così grave da essere incompatibile con le ferie. Se dalla visita fiscale dovesse emergere che la malattia non è tale da determinare la sospensione delle ferie, al lavoratore non resta altro che rivolgersi a un giudice.

Che cosa fare se il datore di lavoro non vuole concedere nuove ferie perché magari vengono concesse in un periodo in cui l'azienda è chiusa? "Purtroppo il dipendente, anche nell’ipotesi in cui abbia parecchie ferie arretrate, non può assentarsi di sua iniziativa, ma è sempre necessario un accordo col datore di lavoro. Quest’ultimo, però, nell’ipotesi in cui non offra la possibilità di assentarsi in nessun altro periodo, può essere denunciato per aver illegittimamente rifiutato di concedere le ferie, che sono irrinunciabili e non monetizzabili. Il diniego illegittimo delle ferie, difatti, è sanzionato in via amministrativa e può, inoltre, provocare un danno non patrimoniale, per il mancato reintegro delle energie psicofisiche e per la mancata partecipazione alla vita familiare e sociale, che il datore è tenuto a risarcire. Il dipendente, per poter essere risarcito, deve dimostrare l’esistenza e l’entità del danno da usura psico-fisica e il collegamento fra questo e la mancata fruizione del periodo di ferie".

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