Lavoro, da oggi cambiano le dimissioni per assenze ingiustificate: perché ci saranno meno tutele
Da oggi entra in vigore a il disegno di legge Lavoro collegato alla manovra, che contiene novità su dimissioni in caso di assenze ingiustificate, ma anche su smartworking, sui contratti di somministrazione e sui contratti stagionali.
Dimissioni per assenze ingiustificate
Per quanto riguarda le dimissioni per assenze ingiustificate, l'articolo 19 del ddl Lavoro collegato alla legge di Bilancio stabilisce che "in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore".
In pratica si tratta di un'equiparazione tra l'assenza ingiustificata dal lavoro e le dimissioni volontarie. Il lavoratore non avrà dunque accesso alla Naspi, il sussidio di disoccupazione. L'obiettivo del centrodestra era proprio quello di semplificare la cessazione del rapporto di lavoro, in caso di assenze ingiustificate di lungo periodo, evitando che i dipendenti spingano i datori di lavoro a licenziarli per le lunghe assenze, per poter ricevere l'indennità di disoccupazione.
Insomma, l'assenza ingiustificata dal lavoro per un certo periodo di tempo diventerà uguale alle dimissioni volontarie. È utile ricordare che le dimissioni in bianco tolgono alcune tutele al lavoratore: ad esempio, nella maggior parte dei casi, aver rassegnato le dimissioni toglie la possibilità di ricevere la Naspi. E secondo il centrodestra proprio questa sarebbe l'intenzione della norma. Evitare che i dipendenti ‘obblighino' il datore di lavoro a licenziarli non presentandosi più al lavoro, e ricevendo poi l'indennità da disoccupazione. Questa misura è stata fortemente criticata dai sindacati Cgil e Uil, secondo cui si rischia di "tornare ai tempi delle dimissioni in bianco".
Cosa cambia per lo smartworking
Per quanto riguarda lo smart working non ci sono grosse variazioni, ma si conferma l'obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare, in via telematica al ministero del Lavoro, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Meno vincoli per la somministrazione di lavoro
In questo caso la modifica riguarda l'esclusione dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (fino ad ora pari 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1 gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti) dei lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).
Più contratti di lavoro stagionali
Le nuove regole estendono il ricorso ai contratti stagionali ad altre categorie. Viene data una importante interpretazione autentica, in base alla quale oltre ai cosiddetti ‘stagionali' individuati da decreto (Dpr del 1963), si specifica che rientrano nelle attività stagionali "le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria".