Lasciare da soli i bambini, anche se per poco tempo, è reato
La madre che abbandono il proprio bambino, anche solo per poco tempo, senza prendere precauzioni per garantire adeguata sorveglianza e creando dunque situazione di potenziale pericolo per il minore, commette il reato di abbandono di minore che, stando all'articolo 591 del Codice Penale prevede per "chiunque abbandoni una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura" dai sei mesi fino ai cinque anni di reclusione. A stabilire l'insussistenza dell'attenuante dovuta al breve periodo di allontanamento è stato il Tribunale di Genova che, con la sentenza 3650/2016, ha sottolineato che il reato di abbandono di minore si configura sotto il profilo oggettivo e soggettivo indipendentemente dal tempo che il minore trascorre da solo.
La sentenza prende in considerazione il caso occorso a una donna residente a Genova la quale, allontanatasi dalla stanza dove alloggiava il figlio di nove mesi, ha lasciato solo il piccolo senza preoccuparsi di predisporre adeguata sorveglianza. Il bambino, che è stato ritrovato dopo circa 3 ore da un'inserviente in servizio nella struttura dov'è accaduto il fatto, è stato recuperato mentre urlava disperato "con la testa incastrata tra le sbarre del letto e a brevissima distanza da una finestra aperta, peraltro sporco dei propri bisogni perché non era stato cambiato da diverso tempo", si legge sul sito Studio Cataldi, che ospita il testo integrale della sentenza emessa dai giudici di Genova.
Secondo il Tribunale, per quanto riguarda il profilo oggettivo della condotta messa in atto dalla donna "la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci di cui all'art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo" (cfr. Cass. n. 35814/2015). Per quanto invece riguarda il lato soggettivo, la sentenza evidenzia invece che "il dolo del delitto di cui all'art. 591 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo" (cfr. Cass. n. 10994/2013)" e pertanto la donna è stata condannata per abbandono di minore in quanto "è venuta meno ai propri doveri di sorveglianza e di cura "producendo coscientemente una situazione di pericolo per il minore che avrebbe potuto, senza la dovuta sorveglianza, cadere dal letto e facilmente procurarsi delle lesioni".