La quarantena imposta ai malati Covid non limita la libertà personale: la sentenza della Consulta
La quarantena imposta ai positivi al Covid non è una limitazione della libertà personale. Lo ha messo in chiaro una sentenza della Consulta, chiamata in causa dal Tribunale di Reggio Calabria secondo cui si fosse invece davanti a un caso di incostituzionalità. "“La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13)", scrive la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza, che era stata anticipata da un comunicato stampa alcune settimane fa.
Insomma, nessuna violazione della libertà personale: per i giudici costituzionali è legittima l'incriminazione di chi esce di casa dopo che un provvedimento dell'autorità sanitaria glielo aveva vietato. "Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice", si legge ancora. Per la precisione, il Tribunale di Reggio Calabria riteneva costituzionalmente illegittima la norma penale in quanto non prevede che il provvedimento dell'autorità sanitaria venga convalidato entro le 48 ore dal giudice, come stabilisce invece l'articolo 13 della Costituzione, quello sulla libertà personale. Ma la quarantena ai positivi, chiariscono i giudici costituzionali, ha a che fare con la limitazione della libertà di circolazione imposta per motivi di sanità pubblica.
Insomma, la quarantena non può in alcun modo essere paragonata agli arresti o alla detenzione domiciliare, come suggerito dal Tribunale di Reggio Calabria. Entrambe queste misure vengono infatti instaurate impiegando la forza fisica e si inseriscono nella sfera del diritto penale. "Né l’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente", si precisa ancora nelle motivazioni della sentenza.