La scienza medica ha reso possibile la vita anche in casi un tempo nemmeno immaginabili: ma che cosa succede se si impedisce la morte con condizioni fisiche ritenute, da chi le vive, non accettabili, né dignitose? A un anno dall’approvazione della legge sul biotestamento, la Corte Costituzionale discute della libertà di decidere del proprio corpo, con una pronuncia senza precedenti, che richiama la politica al suo ruolo. Vediamo che cosa emerge dalle motivazioni pubblicate di recente.
Il caso di Dj Fabo
Alla base del giudizio c’è la fine della vita di una persona: Fabiano Antoniani. L’uomo, più conosciuto come Dj Fabo, era rimasto tetraplegico e cieco per un incidente: non poteva camminare né usare le braccia, non poteva vedere, né alimentarsi da solo, né lavarsi o prendersi cura del suo corpo. Poteva però pensare e poteva provare dolore fisico. Dopo numerosi tentativi di cura, di fronte alla irreversibilità delle sue condizioni e alla sofferenza quotidiana, Dj Fabo chiede di morire: fa appello al presidente della Repubblica, e alla politica in generale, affinché il Parlamento discuta una legge sul fine vita. Ma, dopo l’ennesimo rinvio della discussione, si reca in Svizzera, dove morirà in clinica il 27 febbraio 2017, dopo aver azionato da solo, con la bocca, uno stantuffo per iniettarsi il farmaco letale.
Il processo a Marco Cappato
Ad accompagnare Dj Fabo in Svizzera per il suicidio assistito c’è Marco Cappato, che, al ritorno in Italia, si autodenuncia ai carabinieri. Al termine delle indagini, il p.m. chiede l’archiviazione, perché il contributo di Cappato sarebbe stato di mero sostegno materiale e perché, in ogni caso, il reato sarebbe stato giustificato dall’esercizio di un diritto: il diritto a una morte dignitosa. Il g.i.p. non concorda e scatta quindi l’imputazione coatta per il reato di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.): da un lato, Marco Cappato avrebbe rafforzato il proposito di suicidio di Dj Fabo e ne avrebbe agevolato l’esecuzione; dall’altro, non esisterebbe un diritto di morte dignitosa tale da escludere la configurabilità del reato. La Corte d’Assise, chiamata allora a decidere del caso, esclude innanzitutto che Cappato abbia istigato Fabo, che aveva già maturato il suo proposito di suicidio, manifestando tenacemente la volontà di porre fine alla sua vita e prendendo autonomamente contatti con la clinica elvetica prima dell’incontro con Cappato. Resta da giudicare la condotta di agevolazione pratica, per aver accompagnato Dj Fabo alla clinica e, sul punto, la Corte d’Assise concorda con l’imputato e con la Procura nel rilevare il rischio di applicare una norma incostituzionale. E, così, solleva una questione di legittimità.
L’articolo 580 del codice penale, infatti, incrimina l’aiuto al suicidio indipendentemente dall’aiuto materiale o morale, facendo sottostare alla stessa pena sia l’istigazione, che influisce sulla volontà del suicida, sia il contributo materiale, che rappresenterebbe soltanto la facilitazione all’esecuzione di una scelta personale altrui. In questo modo, la norma penale in questione violerebbe valori costituzionali: il principio personalistico secondo cui l’uomo viene prima dello Stato (art. 2), l’inviolabilità della libertà personale (art. 13), il diritto all’autodeterminazione individuale nei trattamenti terapeutici (art. 32), il principio di proporzionalità della pena (artt. 3-25-27), oltre agli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti umani, che riconoscono e garantiscono il diritto alla vita e al rispetto della propria vita privata.
La decisione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale nell’affrontare la questione non condivide la tesi della Corte d’Assise di Milano. Ad esempio, chiarisce che non esiste un diritto al suicidio e che l’incriminazione dei comportamenti che cooperano al suicidio altrui non è più prevista in base a ragioni di stampo fascista e funzionalista (che vedevano l’interesse dello Stato prevalere sulla volontà dell’individuo) quanto piuttosto per la protezione del diritto alla vita, in un quadro costituzionale che vede la persona umana come un valore in sé: così, sebbene il singolo possa autodeterminarsi, cioè decidere per sé, l’ordinamento punisce sia l’istigazione sia l’aiuto materiale, cioè azioni che influiscono sulla sfera personale altrui.
Il giudice costituzionale sottolinea però come il caso di Dj Fabo, per cui dovrebbe (o potrebbe) essere punito Marco Cappato, si scontri con questioni più profonde, che hanno a che fare con la bioetica e le nuove frontiere dello sviluppo tecnologico applicato alla salute umana. Il progresso medico, infatti, permette la prosecuzione della vita anche a livelli che, in natura, non sarebbero possibili: nel caso di partenza, ad esempio, Fabo non poteva alimentarsi da solo e la sua respirazione era solo in parte autonoma: era infatti obbligato a usare un respiratore e a sottoporsi a periodiche aspirazioni di muco. Questa condizione, insieme a cecità e impossibilità di muoversi, era accompagnata da sofferenze dovute a ricorrenti spasmi e contrazioni, mentre la capacità di intendere e di volere era piena.
Si era quindi di fronte a una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche intollerabili, tenuta in vita con trattamento di sostegno vitale ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli: in questi casi, in base alla legislazione vigente (ma ancora non approvata all’epoca dei fatti), il malato può prendere la decisione di lasciarsi morire, richiedendo l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sedazione profonda continua. Questa possibilità è prevista dalla legge sul biotestamento, cioè la legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento: la legge in questione, recependo le interpretazioni della giurisprudenza (dal caso Welby al caso Englaro), riconosce alle persone capaci di agire il diritto di rifiutare o interrompere qualunque trattamento sanitario, anche se salvavita, dopo aver ricevuto informazioni sulle conseguenze della decisione e con l'assistenza servizi di assistenza psicologica. Il paziente, fino all’ultimo momento di coscienza, può modificare la volontà circa l’interruzione dei trattamenti e gli devono essere comunque garantite cure palliative, compresa la sedazione profonda. Il medico ha il dovere di rispettare la volontà del paziente ed è quindi ovviamente esente dalle responsabilità civili e penali.
C’è una differenza però tra la procedura prevista dalla legge e quella scelta da Dj Fabo: da un lato, l’interruzione delle cure rappresenta un’accettazione in un certo senso passiva della morte, dall’altro la morte è procurata con un comportamento attivo, tramite cioè la somministrazione di un farmaco. Anche nel caso di interruzione dei trattamenti è prevista la somministrazione di farmaci, ma tali sostanze sono dirette a eliminare (o ridurre) la sofferenza, non a procurare la morte: non prevedendo questa eventualità però, commenta la Corte Costituzionale, "si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione di dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care". La Corte ritiene dunque questa scelta legislativa limitante della libertà di autodeterminazione, perché impone "un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive".
La Corte Costituzionale, seguendo questo ragionamento, dovrebbe allora accogliere la questione sollevata e dichiarare incostituzionale l’art. 580 c.p.. Così facendo però, si spiega nell'ordinanza, i rischi sarebbero enormi.
Una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi.
In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sanitaria, potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti.
Quindi, da un lato, il diritto all’autodeterminazione del paziente è violato senza ragioni apprezzabili, dall’altro, la dichiarazione di incostituzionalità della norma penale lascerebbe un vuoto normativo entro il quale le persone più vulnerabili potrebbero diventare vittime di eutanasia, senza alcun controllo sulla loro effettiva volontà né sulle modalità di morte.
Come si risolve allora la questione? Per la prima volta, la Corte Costituzionale italiana decide di non decidere: il giudizio di costituzionalità e, con esso, il processo penale a carico di Cappato, sono infatti stati sospesi, in attesa che il Parlamento decida sul punto. È stata fissata una nuova udienza il 24 settembre 2019, quando cioè "potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela".
La Consulta richiama così la politica al suo ruolo: la Corte Costituzionale è infatti giudice delle leggi, ma a decidere quali siano le leggi, cioè su quali idee, valori, principi esse debbano basarsi, deve essere il Parlamento, cioè l'organo politico e rappresentativo chiamato a esercitare il potere legislativo.