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La Camera approva lo “svuotacarceri”: domiciliari e pene alternative per reati fino a 4 anni

Dopo una lunghissima battaglia parlamentare la Camera ha approvato la legge delega al Governo in tema di pene alternative: a beneficiarne potrebbero essere circa 5mila detenuti.
A cura di Redazione
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Giornate piuttosto convulse alla Camera dei Deputati, con la discusisone (con tempi contigentati) del cosiddetto decreto svuotacarceri (definizione che i relatori hanno giudicato impropria in più di una occasione), ovvero la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e "disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili". Il testo è stato fortemente criticato dalle opposizioni, su tutte Fratelli d'Italia e Lega Nord, che hanno contestato l'intero impianto del provvedimento dopo aver tentato di allungare i tempi del dibattimento attraverso la presentazione di numerosi emendamenti all'articolo 1 del testo (con tanto di iscrizione a parlare di tutti i componenti del gruppo). Non sono mancate proteste ai limiti dell'accettabile, in particolare con gli interventi dei deputati della Lega Nord, poi espulsi dall'Aula dal vicepresidente Di Maio.

Cosa contiene la legge delega – Il provvedimento approvato dalla Camera in sostanza delega al Governo l'adozione di "uno o più decreti legislativi per l’introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare". Ma soprattutto indica una serie di principi cui dovranno attenersi i provvedimenti governativi, che dovranno in particolare:

  • prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, anche la reclusione presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», continuativa, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni
  • prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, anche l’arresto presso il domicilio
  • prevedere che, nella fase dell’esecuzione della pena, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell’arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato

Insomma, ad uscirne rafforzato è il modello della pena alternativa al carcere e quello della discrezionalità del giudice, che avrà la facoltà di stabilire se e come ricorrere alla nuova normativa. Ovviamente non mancano "paletti" a tale discrezionalità, sia per quanto riguarda la specificità dei reati che i limiti di attuazione temporale (e su questi due aspetti è stata davvero durissima l'opposizione in Aula, con la bocciatura ad esempio degli emendamenti che intendevano escludere dalla norma il reato di stalking).

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