La Camera approva la proposta sui prodotti a km 0: tutele per chi produce cibo locale
È stata approvata alla Camera la proposta di legge del Movimento 5 Stelle sulla valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro zero o utile. È volta a favorire e sostenere il commercio di prodotti del territorio, le economie locali, per una scelta "sana e ambientale" che "tuteli chi sceglie il cibo locale e chi lo produce", si legge nell'annuncio diffuso dal profilo Twitter del M5S. Ora il testo deve passare al vaglio del Senato.
Come spiegato del disegno di legge, ma anche dalla normativa attuale già in vigore, si parla di prodotti agricoli e prodotti alimentari a chilometro zero se questi vengono venduti e consumati nel raggio di 70 chilometri dal luogo di coltivazione o di trasformazione della materia prima. Proprio nella seduta del 16 ottobre, l'assemblea ha infatti votato un emendamento che cancella il collegamento a km 0 anche per i prodotti provenienti dalla stessa regione del luogo in cui sono venduti, norma riconosciuta invece dalla legge attuale. Con filiera corta si intende una commercializzazione del prodotto priva di intermediari commerciali, o che preveda al massimo un intermediario, senza contare però le cooperative e i loro consorzi, le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali che non sono considerati intermediari. Questo, in linea con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.1305/2013 che intende per prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta i "prodotti provenienti da una filiera di approvvigionamento, formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori".
La proposta del Movimento 5 Stelle, la C.183 Gallinella, va a riprendere una tematica già normalizzata da un disegno di legge del 2013, la C.77 Realacci, e approvata dalla XIII Commissione come testo base. La prima proposta del 23 marzo 2018, si componeva di tre articoli, che nel loro contenuto anche ora rimangono sostanzialmente uguali: il primo definisce le finalità del disegno di legge, ovvero la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o provenienti da filiera corta di origine locale, stagionali, di qualità, per incentivare la commercializzazione e il consumo, ma anche per garantire un'adeguata informazione sulla loro origine e specificità. Il secondo articolo invece delinea le definizioni di chilometro zero, filiera corta e inserisce, rispetto a prima, quella di mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese. Infine, l'articolo 3 stabilisce che in caso di apertura di mercati in aree pubbliche, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato, ma anche che le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possano favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.
La legge sui prodotti a km zero
Il testo, come modificato dalla Commissione, nel suo totale si costituisce di sette articoli: oltre i primi tre sulle finalità, le definizioni e la vendita dei prodotti a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, i rimanenti, a partire dal quarto, definiscono le regole per l'istituzione dei loghi di identificazione "chilometro zero o utile" e "filiera corta", che deve essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione quindi negli spazi espositivi appositamente dedicati all’interno dei locali, anche della grande distribuzione, e pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari. L'articolo 5 disciplina invece la promozione dei prodotti nella ristorazione collettiva: si definisce infatti un criterio di premialità per le strutture collettive che scelgono, a parità di offerta, l’utilizzo in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, adeguatamente documentato. Gli ultimi due articoli infine descrivono le sanzioni per l'immissione sul mercato di prodotti agricoli o alimentari che non rispettano le definizioni dell'art.2 o l'utilizzo del logo di cui senza però rispettare i requisiti richiesti; mentre l'articolo 7 tratta le abrogazioni, le disposizioni di coordinamento e la clausola di salvaguardia, in merito all'applicabilità delle disposizioni in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione.