Aggiornamento – Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015 conferma quanto segue, mettendo nero su bianco le disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Insomma, nessuna depenalizzazione generalizzata, nessun colpo di spugna, ma la possibilità per i giudici di archiviare e non procedere a giudizio per particolari fattispecie ritenute irrilevanti o, appunto, di "particolare tenuità".
Ecco il testo approvato dal Cdm:
Due sono i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto”, secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p.:
- la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo;
- la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).
Solo a seguito di un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile.
Il provvedimento prevede inoltre che il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, debba tenere conto le istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase dibattimentale
Questo pezzo parte dalla fine, ovvero dallo sbarco sul blog di Beppe Grillo della “semi-bufala” (sinceramente non sappiamo come chiamare questo tipo di pseudo notizie, con una mezza base di verità e con una evoluzione che spesso tracima nel sensazionalismo). Stiamo parlando della clamorosa (ma anche no) depenalizzazione di 112 (?) reati da parte del Governo Renzi, questione che dopo qualche passaggio sui siti della “controinformazione” (vabbeh), è stata ripresa dal blog di Grillo con un intervento del segretario nazionale del Consap Giorgio Innocenzi.
Il poliziotto fa riferimento al fatto che “un omicidio colposo, furto, le percosse, il maltrattamento di un animale, la truffa, gli atti osceni, o una omissione di soccorso anche fatte sotto i nostri occhi possono non essere più oggetto di condanna penale” e arriva a citare Sciascia (vabbeh / 2): “Italia, altro che culla del diritto. Ne è la bara!”. È singolare peraltro sottolineare come dopo i toni scandalizzati, in chiusura si noti come sia vero che “si tratta di reati che non sono gravissimi” e si sottolinei come il provvedimento “farà crollare sotto zero la percezione della sicurezza tra la brava gente, e farà invece schizzare la percezione di farla franca da parte di chi invece tanto bravo non è”. Insomma, un classico caso di effetto aspettativa, un problema più di "percezione" che reale, cui lo stesso Consap finisce per contribuire in modo quasi paradossale.
Ma qual è la base di partenza di questo nuovo allarme sicurezza? Tutto parte dalla legge numero 67 del 28 aprile 2014, ovvero “delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. La legge era passata definitivamente alla Camera con il solo voto contrario di Lega Nord e Movimento 5 Stelle (mentre Forza Italia si era spaccata in tre, tra favorevoli, contrari e astenuti) e conteneva una serie di indicazioni relativamente alla modifica dell’assegnazione degli arresti domiciliari (che diventano pena principale per i reati fino a 3 anni), all’assegnazione delle forme alternative al carcere come la messa in prova e la detenzione oraria, nonché la “trasformazione in semplici illeciti amministrativi” di una serie di reati. Tra questi anche il reato di immigrazione clandestina, norma su cui si era espressa positivamente anche la base del M5S tramite la votazione online.
Trattandosi di una legge delega, c’era però la necessità di attendere i decreti legislativi, che sono stati infine approvati dal Consiglio dei ministri del primo dicembre 2014. In tale occasione, recependo il lavoro della commissione ministeriale nominata a maggio e presieduta dal professor Palazzo, il Cdm ha dato il via libera anche ad ulteriori disposizioni per “la non punibilità per particolare tenuità del fatto”. In poche parole si tratta di consentire “una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto”, evitando che si continui il processo “laddove la sanzione penale non risulti necessaria”; resta invece ferma la possibilità “per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile”.
Le due cose, “la tenuità” del fatto e la trasformazione di una serie di reati penali in illeciti amministrativi, non sono però necessariamente collegate. Nel primo caso si tratta di reati penali, con l’archiviazione che potrà scattare (in ogni fase del procedimento) “per tutti i reati sanzionati con una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con una sanzione pecuniaria, prevista da sola o in aggiunta al carcere”, ma solo nel caso in cui il giudice ritenesse il fatto “irrilevante” o la condotta di “particolare tenuità”: insomma, non è un salvacondotto per chi si macchia di reati punibili fino a 5 anni. Per essere più chiari: non c’è la depenalizzazione di reati come lo stalking, la violenza privata, il maltrattamento nei confronti di minori (come pure si legge da qualche parte); ma sarà il giudice che “sentite le parti” valuterà se esista la “particolare tenuità” nel reato commesso.
Una parentesi andrebbe poi aperta sulla questione del “maltrattamento di animali”. In questo caso, in effetti, c’è il rischio di un corto circuito rispetto all’idea del Governo, dal momento che, non potendo per forza di cose “ascoltare la parte lesa”, la decisione del giudice potrebbe essere sbilanciata a favore dell’imputato. Sul punto, come confermato dal ministro Orlando, il Governo si è riservato di intervenire nuovamente.
Ci sono poi alcuni reati che sono stati trasformati in illeciti amministrativi, come peraltro già anticipato dalla legge delega approvata ad aprile (insomma, se proprio c’era da fare polemica andava fatta mesi fa…). È la riforma della disciplina sanzionatoria, di cui si occupa l’articolo 2 della legge delega, che prevede appunto di trasformare in illeciti amministrativi una serie di reati (anche a "prescindere" dalla eventuale condanna). Tra questi, quelli per i quali è già prevista la sola pena della multa, eccezion fatta per i reati che riguardano:
- edilizia e urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- giochi d'azzardo e scommesse;
- armi ed esplosivi;
- elezioni e finanziamento ai partiti;
- proprietà intellettuale e industriale;
Insomma, ripetiamo, questi reati restano e non sono toccati dalla riforma della disciplina sanzionatoria. Poi c’è un’altra fattispecie di reati, prevista dal codice penale, che sarà trasformata in illecito amministrativo: le contravvenzioni previste dagli articoli 652 (“Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto”, ad esempio il rifiuto di fornire indicazioni utili alle forze dell’ordine nel caso di una protesta di piazza…davvero vogliamo conservare una cosa del genere?), 659 (disturbo del riposo delle persone), 661 (abuso della credulità popolare), 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive…sul serio ci stiamo scandalizzando per questo?) e 726 (turpiloquio).
C’è la trasformazione in illeciti amministrativi delle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda per quel che concerne una serie di reati (qui un elenco puntuale), fra cui:
- l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, che puniva con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 516 a 5.160 euro chi, abusivamente ed a fini di lucro concedeva in noleggio o comunque concedeva in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore od eseguiva la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche;
- l’articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329 che puniva con l’ammenda da lire 25 a 100 euro o con l’arresto fino a tre mesi chi ometteva di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto in un macchinario di cui avesse il possesso o la detenzione
- l’articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che puniva con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 516 a 2.064 euro chi non osservava le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione era subordinata per la coltivazione delle relative piante
Poi c’è la trasformazione in illecito amministrativo del reato di immigrazione clandestina in Italia (e di soggiorno illegale), fatto salvo il caso di reingresso illegale. E infine c’è l’abrogazione di una serie di reati contro il patrimonio: Usurpazione, Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, Invasione di terreni o edifici (qui attenzione, perché ad esclusione di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico); Danneggiamento (solo per la parte che riguarda il procedimento d’ufficio); Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito; sottrazione di cose comuni.
Che fine ha fatto il lungo e clamoroso elenco dei 112 reati depenalizzati da Renzi? Nello specifico, una risposta sensata la trovate su Bufale.net. Ma in generale siamo di fronte all'ennesimo calderone mediatico in cui confluisce di tutto, al solo scopo di scandalizzare, indignare, far incazzare il lettore (o l'elettore) distratto. Magari lo stesso a cui poco prima avevano postato i dati sui tribunali ingolfati, sulla lunghezza dei processi o su quanto sia antiquata la legislazione italiana.