UPDATE – Il Senato ha approvato il disegno di legge sull'omicidio stradale con 163 sì, 2 astenuti e 65 voti contrari. Con questo provvedimento vengono introdotti e disciplinati i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Adesso il provvedimento passa alla Camera. “Un impegno che ho preso da sindaco con famiglie vittime di incidenti: punire l'omicidio stradale. Oggi prima lettura ok Senato #lavoltabuona”, il commento del premier Matteo Renzi su twitter. Anche il ministro Angelino Alfano ha commentato il via libera del Senato su twitter: “#dettofatto: Senato approva in prima lettura reato #OmicidioStradale. Ora tocca alla #Camera. Diamo #giustizia alle #vittimedellastrada”. Il governo ha sofferto a Palazzo Madama finendo due volte sotto sul ddl che introduce il reato di omicidio stradale.
Dopo una lunga e complessa discussione, il Senato voterà a breve la nuova normativa in materia di omicidio stradale, nella versione licenziata dalla Commissione Giustizia, che ha unificato le 5 differenti proposte che da tempo giacevano in Parlamento. Il testo introduce nel codice penale (articolo 589 – bis) il reato di “omicidio stradale e nautico”, prevedendo pene e sanzioni più severe rispetto alla normativa precedente.
Come spiega nel dettaglio la scheda del servizio studi del Senato, dunque, la nuova formulazione andrà a sanzionare con la pena della reclusione da otto a dodici anni (in luogo di quella dai 3 ai 10 anni, prevista dalla normativa attuale):
- un qualunque conducente di un veicolo a motore […] in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro
È prevista invece una pena dai sette ai dieci anni per l’omicidio colposo commesso:
- dai conducenti con tasso di alcool nel sangue tra lo 0,8 e gli 1,5 grammi per litro
- dai conducenti di veicoli a motore che abbiano superato in modo consistente i limiti di velocità
- dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semafori che o abbiano circolato contromano, o abbiano effettuato inversione nei pressi di incroci o curve, o abbiano effettuato sorpassi in prossimità di attraversamenti pedonali.
Vale la pena di sottolineare che la pena potrà essere diminuita dal giudice nel caso in cui la morte della vittima “non sia da ricondurre esclusivamente” alla condotta del guidatore. Allo stesso tempo, la pena potrà essere aumentata nel caso in cui il conducente del veicolo o natante provochi la morte di più persone: in tal caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con il limite massimo di diciotto anni.
Nel caso in cui la condotta colposa provochi lesioni gravi, la pena è dai due ai 4 anni se il conducente ha tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi e dai 9 mesi ai 2 anni se il tasso alcolemico è tra gli 0,8 e gli 1,5 grammi per litro o se il conducente ha superato in maniera consistente i limiti di velocità (o effettuato inversioni, non rispettato semafori o superato in prossimità di attraversamenti pedonali). È prevista poi una aggravante nel caso in cui il conducente si dia alla fuga dopo l’incidente.
Nel caso di omicidio stradale la patente viene immediatamente revocata e il colpevole non può farne nuovamente richiesta prima che siano trascorsi quindici anni, che salgono a venti nel caso di precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe e a 30 nel caso in cui alla guida in stato di ebbrezza si sommi il superamento dei limiti di velocità. Nel caso di lesioni gravi, invece, la revoca della patente dura per cinque, dieci o dodici anni (anche in questo caso, a seconda dei precedenti).
Cambieranno anche le modalità con le quali le forze dell’ordine potranno accertare lo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica del conducente. L’articolo 4 infatti stabilisce che “qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei casi d’urgenza qualora sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il PM può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, adottato anche oralmente ma successivamente confermato per iscritto, che deve essere convalidato dal Gip entro le 48 ore” .