MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 11 gennaio 2013
Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.
in G.U. n.33 del 8 febbraio 2013
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato « Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali», istituito dall'art. 4 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
Considerato che il predetto art. 243-ter, al comma 2, dispone che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1, attribuibile a ciascun ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa;
Preso atto che il citato art. 243-ter, ai commi 2 e 3 individua alcuni elementi e limiti massimi ai fini della determinazione dei predetti criteri e modalita';
Tenuto conto, altresi', delle disposizioni di cui all'art. 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2012;
Decreta:
Art. 1
Accesso al Fondo
1. Possono chiedere l'accesso al Fondo di rotazione denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» i comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Contestualmente alla presentazione della delibera di cui all'art. 243-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ente presenta la domanda di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, redatta e documentata secondo le modalita' indicate al successivo art. 4, fermo restando la necessita' di previsione nel piano di riequilibrio finanziario delle misure indicate nell'art. 243-bis, comma 8, lett. «g».
2. All'esito della procedura di esame delle istanze di accesso al fondo di rotazione, definite secondo i criteri stabiliti nel presente decreto e nei limiti della disponibilita' del fondo, il Ministero dell'interno, due volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15 novembre, adotta un piano di riparto del fondo stesso.
Art. 2
Disponibilita' annua del fondo
1. La disponibilita' annua del fondo e' determinata dalla dotazione annua stabilita dalla legge e dalle somme rimborsate dagli enti beneficiari, nonche' delle risorse non attribuite negli anni precedenti.
Art. 3
Criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione
1. L'anticipazione attribuibile a ciascun ente e' determinata, nei limiti della disponibilita' annua di cui all'art. 2, nell' importo pari all'80 per cento dell'importo massimo fissato dall'art. 243-ter, comma 3, corretto secondo i seguenti criteri: a) con una riduzione del 10 per cento, per gli enti che non dimostrino nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nell'ultimo degli esercizi considerati nello stesso, di conseguire una riduzione complessiva delle spese correnti di almeno il 5 per cento rispetto all'importo risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato al momento dell'adozione del piano di riequilibrio; b) con un incremento fino al 25 per cento dell'importo, se l'ente dimostri di aver operato le riduzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 9 dell'art. 243-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in una misura pari ad almeno il 5 per cento in piu' di quella minima stabilita dalla legge. Detto incremento non opera se ricorrono le condizioni di cui al punto a).
Art. 4
Modalita' per la concessione
1. Nella deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ente dichiara di volersi avvalere della facolta' di accedere al fondo di rotazione e provvede alla presentazione della relativa domanda corredata da documentazione idonea a dimostrare gli effetti e l'entita' delle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio indicate nell'art. 243-bis, comma 9 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Il Ministero dell'interno, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della deliberazione di cui all'art. 243-bis, comma 2, e della domanda di accesso al fondo di rotazione, comunica all'ente locale la quota massima attribuibile, calcolata sulla base dei parametri di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e riservandosi la conferma definitiva dell'importo all'esito della relativa istruttoria, con i piani di riparto di cui all'art. 1, comma 2.
3. La predetta comunicazione costituisce prenotazione dell'importo massimo assegnabile all'ente sulla disponibilita' annua del Fondo, limitandone per pari importo la relativa consistenza.
4. La richiesta dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, nei limiti dell'importo massimo attribuibile comunicato, e' inoltrata dall'ente locale al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – all'atto della trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. La concessione dell'anticipazione e' disposta dal Ministero dell'interno, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il termine di quindici giorni dall'adozione del piano di riparto.
6. Nel caso in cui l'importo dell'anticipazione effettivamente richiesto sia inferiore rispetto all'importo massimo assegnabile, a seguito del provvedimento di concessione, e' svincolata la residua quota prenotata.
7. L'eventuale diniego del piano di riequilibrio pluriennale da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti comporta anche il diniego della concessione dell'anticipazione sul fondo di rotazione richiesta e la restituzione dell'eventuale anticipazione concessa ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012.
8. Il provvedimento di ammissione o diniego al fondo di rotazione puo' essere impugnato entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti che si pronunciano in unico grado.
9. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi al provvedimento di concessione. 10. L'anticipazione e' imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti da enti del settore pubblico»). Trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'art. 204 del decreto legislativo, n. 267 del 2000.
Art. 5
Modalita' per la restituzione dell'anticipazione
1. Le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall'ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno. 2. La durata effettiva del periodo di restituzione e l'importo delle rate semestrali della stessa devono essere previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno, con rate semestrali di pari importo.
4. In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma e' recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale.
5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2012, il piano di riparto di cui all'art. 1, comma 2, e' adottato entro il 28 dicembre 2012.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Entro 30 giorni dall'avvenuto riparto di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero dell'interno informa la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali circa le richieste pervenute e gli importi corrisposti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.