Impresentabili, cosa dice il codice di autoregolamentazione per le candidature
Ha suscitato enormi polemiche la conferenza stampa con la quale Rosi Bindi ha diffuso l'elenco dei 17 candidati alle elezioni Regionali del 31 maggio la cui candidatura violerebbe il codice antimafia. Si tratta di 17 candidati, 13 campani e 4 pugliesi, definiti dalla stampa "impresentabili" e oggetto (a vario titolo e differenti livelli) di procedimenti giudiziari.
Ma la Commissione Antimafia era "autorizzata" a fare una cosa del genere a pochi giorni dalle elezioni? E su cosa si basa l'inclusione dei candidati nell'elenco? La risposta è nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali che i partiti hanno sottoscritto solo qualche mese fa. E che stabilisce, tra le altre cose, che l'eventuale verifica della rispondenza o meno delle candidature al codice spetta alla Commissione Antimafia.
Ecco cosa dice il codice:
1. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati:
a) delitti consumati o tentati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) delitti consumati o tentati, così specificati: concussione (articolo 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 c.p.); istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.); delitti di cui all'articolo 322-bis c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate;
c) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario (articolo 391-bis c.p.);
d) scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.);
e) estorsione (articolo 629 c.p.), usura (articolo 644 c.p.);
f) riciclaggio (articolo 648-bis c.p.) e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.);
g) fraudolento trasferimento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356);
h) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere);
i) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni);
j) nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.
2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come successivamente modificato e integrato;
b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo.
Art. 2.
Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province, nonché dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni.
Art. 3.
I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione al presente codice di autoregolamentazione.
Art. 4.
La Commissione parlamentare di inchiesta, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifica che la composizione delle liste elettorali presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono al presente codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso.