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Impedire respingimenti e garantire accoglienza: cosa prevede la legge sui minori stranieri

La Camera ha dato l’ok alla legge che propone una nuova regolamentazione della protezione dei minori stranieri non accompagnati che arrivano nel nostro paese: secondo gli ultimi report, la cifra si aggira sui 20.000, di cui 6 mila hanno fatto perdere le loro tracce.
A cura di Claudia Torrisi
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Nel tardo pomeriggio di ieri la Camera ha dato l'ok a una nuova regolamentazione della protezione dei minori stranieri non accompagnati che arrivano nel nostro paese. La legge 1658 – a prima firma della deputata del Partito democratico Sandra Zampa e sottoscritta da una ventina di parlamentari bipartisan – è passata con 333 sì, 11 no e 16 astenuti dopo tre anni di attesa e riguarderà i migliaia di bambini e ragazzini che dal primo gennaio di quest'anno sono giunti in Italia. Adesso il provvedimento passerà all'esame del Senato, ma i promotori promettono un'approvazione definitiva entro la fine di quest'anno.

Secondo l'ultimo Report monitoraggio del governo nel nostro paese sono arrivati circa 20.000 minori stranieri non accompagnati, di cui oltre 6 mila risultano irreperibili. La cifra al 31 agosto era di 13.862, il 55% in più rispetto alle presenze registrate nella stessa data nel 2015 e il 19% in più rispetto a quelle del 30 aprile 2016.

La proposta passata alla Camera, secondo il Pd, ha il "duplice obiettivo di rafforzare le garanzie per i minori nel rispetto delle convenzioni internazionali e assicurare maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale". La prima firmataria Sandra Zampa ha espresso l'augurio che la legge "venga approvata al più presto: l'Italia sarà così il primo Paese ad avere una legge sui minori stranieri non accompagnati, gli ultimi tra i più fragili". La deputata Pd ha definito la legge "non solo necessaria e ineludibile", ma anche un'occasione "perché il nostro Paese possa vantare, nelle sedi internazionali e in Europa, un primato che riporti ancora una volta l'Italia a quel livello di civilta' giuridica che ci ha sempre accompagnati". Secondo Raffaella Milano, direttore Programmi Italia-Europa dell'ong Save the Children, il passaggio della legge alla Camera è "una grande prova di civiltà".

Un sistema di accoglienza unico

Nei primi articoli viene sancito il diritto di pari trattamento tra i minori stranieri non accompagnati – e cioè "privo di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano" – e quelli italiani, poiché "soggetti di maggiore vulnerabilità".

Viene riconosciuto il divieto di respingimento alla frontiera in nessun caso – salvo non sia nell'interesse del minore e comunque a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". In ogni caso, la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente nel termine di 30 giorni.

Con la legge si interviene sulla prima accoglienza, stabilendo una permanenza massima di 30 giorni – rispetto ai 60 previsti – in strutture specificatamente destinate a minori, dove verranno fornite informazioni ai piccoli migranti sui propri diritti ed espletate le procedure di identificazione. Quest'ultima, comunque, non dovrà superare i dieci giorni, e prevederà un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei sevizi dell'ente locale, la richiesta di un documento anagrafico e, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile. In caso di incertezza sull'età, prevarrà la presunzione di minore, nel suo interesse.

Tutte le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate durante il colloquio nella fase di prima accoglienza e contenenti tutti gli elementi utili, veranno conservate in un Sistema informativo nazionale apposito, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Un punto importante del provvedimento è la regolamentazione degli isituti di tutela e affidamento familiare, con la previsione di un tutor personale per ogni minore non accompagnato, nominato da un Albo di tutori volontari disponibili ad assumerne la tutela e debitamente formati. L'obiettivo di questa norma è la creazione di figure ad hoc che possano seguire in tutti gli step dopo il suo arrivo il minore. Dall'altro lato, si incentivano gli affidi familiari rispetto all'accoglienza nei centri, accelerando le procedure di indagini familiari e introducendo un criterio di preferenza rispetto alle comunità d'accoglienza. Per promuovere questa pratica, la proposta assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere minori non accompagnati.

Per i minori stranieri, infine, viene disegnato un sistema di accoglienza unico, sancendo per tutti il diritto di accedere al sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati – Sprar, a prescindere dai posti disponibili, come attualmente previsto. Per questo motivo, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale.

Altre disposizioni riguardano il rilascio del permesso di soggiorno per minore età, nel caso di straniero non accompagnato, o per motivi famigliari, valido fino alla maggiore età e l'affidamento ai servizi sociali nel caso ci sia necessità di un supporto prolungato di assistenza. E poi la previsione di norme per specifiche categorie di minori, ad esempio quelli vittime di tratta; l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori; l'implementazione di garanzie processuali e procedimentali a tutela dei minori, attraverso assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento e il riconoscimento del diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia o di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Infine, è specificata la copertura finanziaria della proposta di legge nell'ambito del Fondo nazionale per l'accoglienza.

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