Il testo del decreto Covid-19 su quarantene e Super Green Pass (PDF)
Il governo Draghi ha varato un nuovo decreto legge per contrastare il Covid-19. Il decreto prevede nuove regole sulle quarantena, che cambia nel caso in cui si è vaccinati o non vaccinati, e ci sono novità che riguardano anche il Super Green Pass, che sarà necessario per accedere a molti servizi compresi i mezzi pubblici. Cinque gli articoli del decreto Covid approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale tra oggi e domani ed entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione.
Nel testo del decreto si legge che dal prossimo 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso ai seguenti servizi e attività: alberghi e altre strutture recettive di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021. Le disposizioni si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività: impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; servizi di ristorazione all’aperto; piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto centri benessere per le attività all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid. A questi è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto.
Si prevede che il commissario straordinario all'emergenza Covid d'intesa con il Ministro della salute sigli un "protocollo d'intesa" con farmacie e rivenditori autorizzati per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2 fino al 31 marzo 2022. Il governo monitorerà l'andamento dei prezzi.