Il TAR del Lazio, Sezione Seconda Quater, con la sentenza 06095/2016 , ha accolto un ricorso di INCA e CGIL sul contributo chiedo agli stranieri che rinnovano od ottengono il rilascio del permesso di soggiorno. È lo stesso sindacato a dare la notizia, spiegando come il giudice, “basandosi sulle motivazioni dei ricorrenti, sulle norme europee e prendendo atto della Sentenza della Corte di Giustizia del 2 settembre scorso" dichiara fondato il ricorso nella parte che lamenta “la radicale illegittimità dell’imposizione del contributo”.
Dunque, appare chiaro come il Tar imponga di “disapplicare la normativa attuale” che impone il pagamento del contributo (che può variare dagli 80 ai 200 euro, cui vanno aggiunti oneri di “segreteria” per circa 50 euro), che dunque configge con la normativa comunitaria.
Spiega la CGIL:
Il risultato di questa decisione é l’immediata operatività del dispositivo, che di fatto priva di qualsiasi supporto giuridico, anche pregresso, la legislazione che ha imposto la ingiusta tassa sugli stranieri, siano essi titolari di permesso da lungo-soggiornati o di altro titolo di soggiorno.
Da oggi il contributo non è più dovuto anche se è probabile che l’amministrazione sia impreparata ad accogliere l’esito della Sentenza nonostante non siano previsti altri atti amministrativi per applicarne gli effetti. È necessario interloquire con le strutture della PA sollecitandole ad adeguarsi e a non richiedere il versamento del contributo per i permessi in rinnovo e rilascio da oggi.
Da oggi, dunque, i cittadini stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno, o il rinnovo, non dovranno più versare questo ulteriore contributo, mentre dovrebbe restare invariata la spesa per marca da bollo, oneri di spedizione o integrazione per il permesso di soggiorno elettronico.