Il Senato approva in via definitiva la riforma del processo penale: cosa prevede la legge Cartabia
Dopo il primo via libera alla riforma del processo civile, il Senato ha anche approvato in via definitiva la riforma del processo penale con 177 sì e 24 voti contrari. Si chiude così la prima parte del pacchetto giustizia della ministra Marta Cartabia che risponde alle garanzie richieste dall'Ue sul Pnrr. Il piano nazionale di ripresa e resilienza, infatti, destina 2,3 miliardi di euro alle due riforme con l'obiettivo di ridurre del 40% i tempi del processo civile e del 25% quelli del processo penale. Per questo, sarà istituito un comitato ministeriale che si occuperà di monitorare l'effetto della riforma sui tempi dei procedimenti. Per le modifiche normative al codice penale e al codice di procedura penale bisognerà attendere i decreti attuativi, ma alcune novità entreranno in vigore da subito, come la nuova disciplina dell'improcedibilità che si applicherà ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020. Tra i punti chiave della riforma c'è anche la prescrizione, il diritto all'oblio e la previsione di regimi speciali per i reati di mafia, terrorismo e violenza sessuale.
La riforma che riduce i tempi del processo penale
Per ridurre di un quarto i tempi del processo penale, la riforma Cartabia introduce la regola dell'improcedibilità. In sostanza un processo verrà dichiarato improcedibile quando sarà pendente da più di due anni in Appello (con possibilità di una sola proroga di un anno) e da più di un anno in Cassazione (con possibilità di una sola proroga di sei mesi), ma la disciplina non si applicherà ai reati più gravi puniti con l'ergastolo. La proroga, ad ogni modo, dovrà essere motivata dal giudice con un'ordinanza contro cui sarà ammesso il ricorso in Cassazione. Si vogliono contenere anche così i tempi del processo, ma fino al 2025 saranno ammesse deroghe all'improcedibilità (tre anni in Appello e un anno e sei mesi in Cassazione) per smaltire gradualmente le cause ancora pendenti. Altra novità riguarda la prescrizione del reato per cui si prevede che il suo corso cessi con la pronuncia della sentenza di primo grado. Il processo, inoltre, sarà reso più snello anche grazie alla sua digitalizzazione con la possibilità di depositare telematicamente atti e notifiche. Tra le novità più contestate c'è quella che affida al Parlamento il compito di stabilire i criteri in base ai quali le Procure dovranno selezionare la notizia di reato da seguire con priorità rispetto alle altre.
Un regime speciale per i reati più gravi
L'elemento che più degli altri impatterà sulla durata del processo penale sarà quello dell'improcedibilità. La riforma Cartabia, tuttavia, prevede un regime speciale per i reati di mafia, associazione criminale, terrorismo e violenza sessuale. In questi casi, infatti, considerata la gravità del reato non ci sarà un limite al numero di proroghe in Appello e in Cassazione, ma il giudice dovrà comunque motivarle di volta in volta con apposita ordinanza in base al reato oggetto del processo, alla complessità del procedimento e al numero degli imputati. Nei casi di aggravante mafiosa, invece, le proroghe consentite saranno due e non solo una come avviene per gli altri reati.
Il diritto all'oblio e le altre novità della riforma del processo penale
Fa ingresso nel codice anche il diritto all'oblio con la previsione di eliminare dal web tutte le informazioni riguardanti procedimenti penali a carico di persone che alla fine del processo sono state assolte o prosciolte. Con l'intento di tutelare maggiormente le vittime di violenza, invece, la riforma rende obbligatorio l'arresto in flagranza nei casi in cui venga violato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare o di avvicinamento ad alcuni luoghi frequentati dalla vittima. Tra le novità che dovranno fare ingresso nel nuovo assetto del processo penale ci sarà anche un maggiore ricorso alla giustizia riparativa, cioè a metodi alternativi di riparazione del danno causato dal reato. Sarà il governo a disciplinarla, ma la riforma prevede che in ogni fase del procedimento debba essere possibile accedere a programmi di giustizia riparativa, fermo restando l'assenso del giudice e la volontà di autore e vittima del reato.