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Covid 19

Il premio di 100 euro per i dipendenti che hanno lavorato in sede sarà automatico da aprile

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che i sostituti d’imposta riconosceranno il bonus di 100 euro, per il mese di marzo, ai lavoratori dipendenti rimasti in sede, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
A cura di Annalisa Cangemi
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Il dato Istat sulla coesione sociale è da leggere, nel periodo di riferimento che va dal 2007 al 2011, come il calo di un milione di occupati italiani compensati però dall’aumento (750.000 unità) delle assunzioni di lavoratori immigrati.
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Il premio di 100 euro, che il decreto Cura Italia ha previsto per i lavoratori dipendenti rimasti in sede durante il mese di marzo, nonostante il lockdown in Italia per la pandemia di coronavirus, sarà riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella circolare in cui fornisce le risposte ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti sul decreto.

Per quanto riguarda la determinazione del limite dei 40mila euro di reddito da lavoro dipendente, l'Agenzia delle Entrate spiega che "bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva".

A proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l'agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare.

Per l'Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d'impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell'ambito dell'emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.

Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal Decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell'ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

Inoltre, possono rientrare nell'agevolazione anche i soggetti che svolgono un'attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell'Agenzia se l'attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (prevista dall'articolo 61, comma 3, del dl Cura Italia) che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva. Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall'articolo 5 del Testo Unico dell'imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell'autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

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