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Il Jobs Act è legge, ecco cosa cambia per i precari

Il provvedimento del Governo ottiene il via libera dalle Camere. Ecco le principali novità per i lavoratori.
A cura di Redazione
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La seconda gamba del Jobs Act, ovvero il disegno di legge “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, è stata approvata dal Senato della Repubblica. Dopo il via libera della Camera, con il voto contrario della minoranza del Partito Democratico, al Senato il testo in discussione è stata blindato con la fiducia (ricordiamo che il provvedimento è dovuto tornare a Palazzo Madama dopo una serie di modifiche rispetto a quello approntate dalla Camera dei deputati). In particolare ad influire sul testo definitivo è stata la Commissione Lavoro della Camera, che si è concentrata sui “criteri di delega in materia di ammortizzatori sociali e politiche attive, di forme contrattuali flessibili, di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e di pari opportunità”. Come si legge nel documento preparato dal centro studi della Camera dei deputati, tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

  • le integrazioni salariali saranno precluse solo nel caso in cui la cessazione dell’attività aziendale (o di un ramo di essa) sia definitiva
  • cambia la definizione a livello nazionale dei meccanismi per la concessione degli ammortizzatori sociali
  • per il riordino delle forme contrattuali, cambia la disciplina dei licenziamenti illegittimi nell’ambito del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. A tal fine, in particolare, la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (ferma restando la disciplina vigente per i licenziamenti nulli e discriminatori, a fronte dei quali la reintegra è sempre ammessa) è stata esclusa per i licenziamenti economici, mentre per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari ingiustificati è stata limitata a “specifiche fattispecie"
  • per quanto concerne le forme contrattuali flessibili è stato di fatto previsto, nell’ambito dell’attività di riordino, il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative
  • controlli a distanza sui lavoratori: è stato specificato che la revisione della disciplina vigente riguarda unicamente i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro
  • è prevista l’introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere

Va rilevato che si tratta in ultima istanza del via libera definitivo alla legge delega e che per le "vere" modifiche bisognerà attendere i decreti delegati, che il Governo ha promesso di approvare entro dicembre. Al netto delle ultime modifiche, dunque, ecco casa cambia (cosa dovrebbe cambiare) per i lavoratori:

  • Arriva il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio per tutti i neoassunti. I lavoratori assunti con il nuovo regime godranno della tutela reale piena con l’articolo 18 (cioè diritto a reintegro ed indennizzo) solo nel caso di licenziamenti discriminatori o nulli, mentre per i licenziamenti disciplinari dipenderà dalle “specifiche fattispecie” individuate dai decreti delegati. Per i vecchi assunti con contratto a tempo indeterminato resta invece la vecchia formulazione dell’articolo 18 (come modificato dalla legge Fornero, ovviamente).
  • Il Governo intende poi superare gradualmente le varie tipologie contrattuali, dai co.co.co ai co.co.pro, sostituendole appunto con il nuovo contratto a tutele crescenti: si attende dunque la creazione di un testo di disciplina delle varie tipologie contrattuali “ammesse”.
  • C’è poi la “volontà” di estendere il trattamento di disoccupazione anche ai “precari”: la durata dell’assegno dovrà essere calibrata sulla pregressa storia contributiva, con l’estensione appunto dell’Aspi ai collaboratori “fino al superamento di questo tipo di rapporto di lavoro”.
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