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Il depistaggio è reato: pene fino a 12 anni di carcere

Via libera definitivo della Camera dei deputati al reato di depistaggio, formulato dalla proposta di legge a firma Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione vittime della strage di Bologna.
A cura di Redazione
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Via libera definitivo della Camera dei deputati all’introduzione nel codice penale del reato di frode processuale e depistaggio: i sì sono stati 325, gli astenuti 14 e c’è stato un solo voto contrario. La proposta di legge, già approvata dal Senato, porta la firma di Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione vittime della strage di Bologna e parlamentare del Partito Democratico.

La nuova normativa interviene sull’articolo 375 del codice penale e punisce con “la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

  • mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
  • affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale”.

La norma, applicabile solo nel caso in cui non ci siano gli estremi per punire un reato più grave, prevede anche delle aggravanti. In particolare, quando “il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcun specifici gravi reati” (strage, per esempio), la pena va da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni. Nel caso di falsa testimonianza, frode processuale e favoreggiamento personale commessi per ostacolare o sviare indagini e processi per reati di particolare gravità (strage, terrorismo), dunque, potranno applicarsi delle aggravanti fino a due terzi della pena.

Con una condanna superiore ai 3 anni di reclusione scatta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. I termini di prescrizione per il reato sono raddoppiati, mentre si sancisce la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e affermi il vero. Sconti di pena sono invece previsti per chi si adopera per "ripristinare lo stato della scena del reato" o "evitare conseguenze peggiori" dall'azione di depistaggio.

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