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Il decreto Energia presto sul tavolo del Cdm: c’è anche un condono per chi non fa scontrini e fatture

La bozza del nuovo decreto Energia allo studio del governo potrebbe arrivare in Cdm già lunedì. Oltre al bonus benzina è previsto anche un articolo che si chiama: “Emersione di base imponibile derivante dalle violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi”. In altre parole, un condono per chi non emette scontrini e fatture.
A cura di Annalisa Girardi
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Il nuovo decreto Energia su cui è al lavoro il governo potrebbe arrivare già lunedì prossimo sul tavolo del Consiglio dei ministri. "Misure in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali": è questo il titolo del provvedimento, come si legge dalla bozza. E tra le proroghe in materia fiscale c'è anche un condono per chi non versa quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate.

La principale misura del decreto sarà un bonus benzina (che dovrebbe avere valore di circa 80 euro) per contrastare i rincari dei carburanti. Ma non è l'unica. Tra gli articoli spicca anche quello che è, nei fatti, un condono. L'articolo in questione, inserito nella bozza del decreto visionata da Fanpage.it, si chiama: "Emersione di base imponibile derivante dalle violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi". In altre parole, per chi non emette scontrini e fatture.

Nel testo si legge:

Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo e l’emersione di base imponibile, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, possono rimuovere le predette violazioni con il pagamento integrale, entro il 15 dicembre 2023, di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni di cui all’articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, irrogabili in base al tipo di violazione commessa, con un minimo di euro 2.000.

Insomma, un condono a tutti gli effetti per cui chi dichiara spontaneamente di non aver versato quanto dovuto tra il 2022 e il primo semestre del 2023 può sanare la sua posizione pagando, entro la metà di dicembre, solo un diciottesimo della sanzione, definita da un decreto legislativo del 1997.

Nel calcolo della multa, si legge ancora, non verrà però applicato il limite di 500 euro, definito dalla norma del 1997. La regolarizzazione della propria posizione può avvenire "non oltre la data del 30 settembre 2023 a condizione che le stesse non siano state già oggetto di contestazione alla data di versamento integrale".

Entro il 15 dicembre, inoltre, bisognerà quindi regolarizzare le violazioni versando la sanzione dovuta. Non solo: sarà richiesto anche il "versamento delle maggiori imposte, interessi e relative sanzioni, nonché la presentazione delle dichiarazioni integrative, nel caso in cui le violazioni abbiano comportato anche una infedeltà dichiarativa ovvero un omesso o carente versamento dell’imposta sul valore aggiunto calcolata in sede di liquidazione periodica". In tal caso la riduzione della sanzione sarà della metà della misura applicabile, sempre secondo le direttive del decreto legislativo del 1997, tenendo conto delle tempistiche con cui avviene la regolrizzazione.

Infine, nella bozza di decreto si conclude:

Resta ferma la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale, nonché l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e quelle in materia di normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

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