Il decreto del Viminale: “Richiedenti asilo paghino 5mila euro per non essere trattenuti nei Cpr”
Pagare 5mila euro per evitare di essere trattenuto in un centro per il rimpatrio. È quanto viene richiesto ai richiedenti asilo da un decreto del ministero dell'Interno, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. La cosiddetta "garanzia finanziaria" dovrà essere versata se non si vuole essere trattenuti in un Cpr fino all'esito dell'esame del proprio ricorso contro il rigetto della domanda di asilo. Per la precisione la somma da pagare sarà di 4.938 e servirà per il periodo massimo di trattenimento, cioè quattro settimane, a garantire "la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale; della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi".
Si tratta di una disposizione che si applica a chi proviene da un Paese sicuro e potrebbe essere trattenuto durante le procedure alla frontiera. A questa persona, si legge nel testo del decreto, "è dato immediato avviso della facoltà, alternativa al trattenimento, di prestazione della garanzia finanziaria".
Al momento, la normativa attualmente in vigore, prevede che si possa trattenere una persona durante lo svolgimento delle procedure alla frontiera "al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato". Il provvedimento, datato 14 settembre, si richiama a una direttiva del 2000 in cui "lo straniero, ai fini dell'ingresso sul territorio nazionale, indichi l'esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale, la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, nonché comprovi la disponibilità dei mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona".
Nel testo si legge anche che questa garanzia deve essere versata "in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi". E dovrà arrivare "entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico". Infine il testo conclude sottolineando che nel caso in cui la persona in questione "si allontani indebitamente, il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procede all'escussione della stessa".